Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49959 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49959 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PRESTI PIETRO N. IL 16/11/1990
avverso la sentenza n. 2727/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che il Tribunale di Termini lmerese, con sentenza del 22/4/2010, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Pietro Lo Presti responsabile del
reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 6, L. 210/2008, perché effettuava
trasporto di rifiuti pericolosi e non in difetto di autorizzazione; lo

-che la Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 6/12/2012, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha ridotto la pena inflitta al
prevenuto ad anni 1 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione dell’art. 5 cod.pen. e dell’art. 6, L. 210/08; nonché
violazione dell’art. 99 cod.pen. e 69 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione adottata dal
giudice di merito nel rilevare la concretizzazione del reato contestato e la
ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
– che le doglianze mosse si palesano del tutto inconferenti, anche perché
ripetitive dei motivi di appello, compiutamente riscontrati dal giudice di
seconde cure;

condannava alla pena ritenuta di giustizia;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/10/2013.

DE

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