Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49958 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49958 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEGATORI ALBERTO N. IL 18/04/1973
avverso la sentenza n. 2969/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Segatori Alberto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Roma ha confermato quella del tribunale di Tivoli che lo aveva condannato
alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 44 lett. C), 83, 93, 94, 95; 64, 65, 71 e 72 DPR
380/01 per la realizzazione di un capannone e di una struttura (tettoia) in lamiera nonchè un
deposito di materiali vari da costruzione.
Si deduce in questa sede la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo non avere
la corte di merito tenuto conto delle modalità con le quali la vicenda era scaturita, della
avvenuta restituzione del capannone originariamente interessato ad una procedura
espropriativa rimasta senza seguito; delle testimonianze attestanti trattarsi di strutture
smontabili facilmente amovibili, che non vi era alcun provvedimento di vincolo e che il reato, in
ogni caso, è da ritenersi prescritto.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure di merito e sostanzialmente
reterativo, anche per la questione sulla prescrizione, delle censure mosse con i motivi di
appello per le quali vi è corretta risposta della corte di merito. Né si indicano in questa sede
aspetti specifici trascurati nella valutazione esprimendo il ricorrente unicamente un generico
dissenso sulle valutazioni di merito.
Ciò posto si deve rilevare che la prescrizione maturata successivamente alla decisione di
appello, come costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è
inammissibile né il ricorso stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la
prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 41 ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

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