Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49954 del 11/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49954 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBATO BIAGIO N. IL 29/01/1973
MORGANTI ANDREA N. IL 05/07/1963
avverso la sentenza n. 1123/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bologna, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha assolto Biagio Barbato e
Andrea Morganti dal delitto di ricettazione ed ha dichiarato estinti per
ha rideterminato la pena per il residuo delitto ex art. 81 cod.pen., 2.9, co.
7, L. 376/2000, art. 1, d.M. 14/10/2002 in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa per il Barbato, e in anni 2 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa per il Morganti;
-che il difensore del Barbato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e
processuale in relazione alla affermata colpevolezza dell’imputato per il
reato ad esso ascritto; nonché insussistenza di prove confermanti la
concretizzazione delle violazioni di cui lo stesso si sarebbe reso
responsa bile;
-che anche la difesa del Morganti ha proposto ricorso per cassazione„
eccependo violazione degli artt. 2 e 9, co. 7, L. 376/2000, e 187 e 192
cod.proc.pen.; vizio di motivazione in punto di riconosciuta responsabilità
del prevenuto; errata valutazione delle emergenze processuali, con
conseguente ricostruzione degli stessi;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, che è pervenuto
alla conferma della responsabilità dei prevenuti in relazione al residuo
reato, a seguito di una puntuale ed esaustiva analisi valutativa delle
emergenze istruttorie;
-che a fronte di un discorso giustificativo, quale quello svolto dalla Corte
di merito, le censure mosse si rivelano del tutto inconferenti e ripetitive di

prescrizione gli ulteriori reati di cui ai capi AV e BV di cui alla imputazione;

quanto in secondo grado sostenuto, visto che la sentenza dà puntuale
riscontro ai motivi libellati nei rispettivi atti di appello, evidenziando le
ragioni della ritenuta fondatezza della tesi accusatoria;
-che, peraltro, con le rispettive impugnazioni si tende ad una rilettura
delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso

-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/10/2013.

procedere a nuovo esame estimativo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA