Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49954 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49954 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBATO BIAGIO N. IL 29/01/1973
MORGANTI ANDREA N. IL 05/07/1963
avverso la sentenza n. 1123/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bologna, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha assolto Biagio Barbato e
Andrea Morganti dal delitto di ricettazione ed ha dichiarato estinti per
ha rideterminato la pena per il residuo delitto ex art. 81 cod.pen., 2.9, co.
7, L. 376/2000, art. 1, d.M. 14/10/2002 in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed
euro 6.000,00 di multa per il Barbato, e in anni 2 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa per il Morganti;
-che il difensore del Barbato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e
processuale in relazione alla affermata colpevolezza dell’imputato per il
reato ad esso ascritto; nonché insussistenza di prove confermanti la
concretizzazione delle violazioni di cui lo stesso si sarebbe reso
responsa bile;
-che anche la difesa del Morganti ha proposto ricorso per cassazione„
eccependo violazione degli artt. 2 e 9, co. 7, L. 376/2000, e 187 e 192
cod.proc.pen.; vizio di motivazione in punto di riconosciuta responsabilità
del prevenuto; errata valutazione delle emergenze processuali, con
conseguente ricostruzione degli stessi;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata
pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, che è pervenuto
alla conferma della responsabilità dei prevenuti in relazione al residuo
reato, a seguito di una puntuale ed esaustiva analisi valutativa delle
emergenze istruttorie;
-che a fronte di un discorso giustificativo, quale quello svolto dalla Corte
di merito, le censure mosse si rivelano del tutto inconferenti e ripetitive di
prescrizione gli ulteriori reati di cui ai capi AV e BV di cui alla imputazione;
quanto in secondo grado sostenuto, visto che la sentenza dà puntuale
riscontro ai motivi libellati nei rispettivi atti di appello, evidenziando le
ragioni della ritenuta fondatezza della tesi accusatoria;
-che, peraltro, con le rispettive impugnazioni si tende ad una rilettura
delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/10/2013.
procedere a nuovo esame estimativo;