Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4995 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4995 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARALUPI PAOLO N. IL 13/07/1972
avverso la sentenza n. 2295/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del Do
che ha concluso per

ott.2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

1.t.i.-tr1/2,–> •

Data Udienza: 07/01/2014

C ik./Xts-)

35954/2013

1.
Con sentenza in data 9 novembre 2010 Paralupi Paolo è stato
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 del dPR n.115 del 2002 per
aver attestato falsamente i propri redditi nell’istanza, presentata il 20.2.2006,
per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e, ritenuta l’incidenza della
contestata recidiva, è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi
di reclusione.
2.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 1.10.2012 ha
confermato la condanna.
3.
Per il tramite del difensore di fiducia il Paralupi ha presentato
ricorso per cassazione. Lamenta: 1) violazione di legge per vizio di notifica del
decreto di citazione per il giudizio di appello avvenuto nelle forme di cui all’art.
161, co.4, cod.proc.pen. e non in quelle di cui al’art. 157; sostiene che per
giustificare la notifica al difensore ex art. 161, co.4, non basta l’assenza o
l’allontanamento temporaneo del destinatario ma occorre che vi sia stato un
trasferimento altrove del domicilio o altra causa che renda definitivamente
impossibile la notifica in quel luogo. 2) nullità del medesimo decreto per
omesso avviso al difensore di fiducia, avv.to Roberta Serena Lolli del Foro di
Teramo. 3) violazione degli artt. 69 e 99 cod. pen. per il mancato giudizio di
comparazione tra circostanze, nella specie tra la recidiva e le attenuanti
generiche. 4) insussistenza del reato quanto meno per carenza dell’elemento
soggettivo; la norma fa riferimento al reddito risultante nell’ultima
dichiarazione dei redditi e poiché nel presente caso l’istanza è stata
presentata nei primi mesi (febbraio) dell’anno, il reddito cui avere riferimento
non era quello dell’anno immediatamente precedente ma quello dell’anno
ancora precedente, anno di riferimento per il quale il limite di reddito per
l’ammissione al patrocinio non era stato superato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso non merita accoglimento.
Risulta dalla relata di notifica effettuata a mezzo di raccomandata, il cui
esame è consentito attesa la natura della questione posta, che,all’indirizzo
dichiarato come domicilio l’ imputato risultava irreperibile; è dunque corretta
la notifica effettuata ex /rt. 161, co.4, a mani del difensore. La notifica al
difensore è avvenuta a mani proprie, comeattestato a foglio 11 retro.
Secondo la giurisprudenza di questi Corte (sezioni unite 27.11.2008
n.6591 rv.242152) integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla
effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.
Nella specie è stato accertato che il Paralupi ha svolto attività lavorativa per
tutto il 2005 e altrettanto la di lui moglie da maggio a ottobre; tali

t32,

RITENUTO IN FATTO

2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7.1.2014.

circostanze sono state omesse dall’imputato che ha dichiarato di non aver
percepito alcun reddito nell’anno suddetto; di conseguenza non può mettersi
in dubbio la sussistenza del contestato reato che richiede sotto il profilo
soggettivo il mero dolo generico, integrato dalla dichiarazione dell’imputato di
circostanze diverse da quelle vere a lui note.
Le censure sulla pena sono inammissibili perché riguardano l’esercizio
del potere discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della
pena, qui correttamente esercitato valorizzando i precedenti dell’imputato
quali risultanti dalla contestata recidiva.

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