Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49949 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49949 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNO GIOVANNI N. IL 28/04/1944
avverso la sentenza n. 7056/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 21/2/2013 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del
6/6/2011 del Tribunale di Ivrea con cui il Sig. Giovanni BERNO è stato condannato in
relazione al reato previsto dall’art.10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 in relazione all’anno
d’imposta 2000

Il ricorso è stato proposto dalla Difesa in data successiva alla sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte n.37425 del 28/3/2013 che, sciogliendo il contrasto esistente in giurisprudenza e
superando la soluzione adottata dall’unica sentenza contraria, citata dal ricorrente, ha
considerato le condotte di omesso versamento per l’anno 2004 suscettibili di sanzione penale
alla luce della introduzione dell’art.10-bis, citato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la insussistenza del reato
per essere stata la fattispecie incriminatrice introdotta successivamente alla commissione delle
singole condotte.

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