Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49946 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49946 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALITRI ASSUNTA N. IL 23/10/1974
avverso l’ordinanza n. 672/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
E’ da ritenere assorbente di ogni altra considerazione il rilievo della non condonabilità
dell’opera correttamente ribadita dalla corte di appello sia in relazione alla circostanza che il
manufatto insiste in zona sottoposta a vincolo e che l’abuso non può essere in alcun modo
considerato “minore” ; sia alla epoca di ultimazione dei lavori. Peraltro essendo stata la
condonabilità esclusa nel giudizio di merito, con sentenze oramai definitive, non vi può essere
ulteriore spazio nella fase esecutiva per discussioni sul punto, stante la formazione del
giudicato sul punto.
Quanto al versamento delle somme dovute è chiaro che l’estinzione degli effetti penali inerenti
all’abuso compiuto si rende possibile solo se l’opera risulti condonabile ed è dunque irrilevante
nella specie.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Calitri Assunta propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha rigettato l’opposizione all’ingiunzione a demolire l’immobile
emesso dalla Procura Generale della Repubblica e/o la sospensione dell’ingiunzione medesima.
La ricorrente eccepisce l’inosservanza dell’articolo 31 comma 9 d.p.r. 380/2001 ed il vizio della
motivazione assumendo che la corte di appello non avrebbe adeguatamente risposto su una
serie di rilievi tra i quali la mancanza nella specie di un rituale ordine di demolizione; la
condonabilità dell’opera avendo i giudici di merito erroneamente affermato che l’opera non era
completa dal 31 marzo 2003 essendo tale conclusione in contrasto con la perizia giurata del 12
ottobre del 2006, a firma dell’ingegnere Paduano, allegata all’istanza di condono; l’illogicità
della motivazione nel subordinare la sospensione dell’ingiunzione alla rapidità della definizione
della procedura amministrativa sul rilievo che il tempo necessario a definire la pratica di
condono non può andare a scapito di essa ricorrente; l’errore nel non considerare che l’istanza
di condono spiega i suoi effetti quando siano stati pagati i bollettini e la somma versata sia
congrua.
È stata successivamente depositata una breve memoria nella quale si ribadisce la legittimità
dei motivi di ricorso e l’ammissibilità di essi in relazione alla questione giuridica prospettata
sull’ordine di demolizione

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