Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49944 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49944 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABAGNALE LUISA N. IL 20/08/1970
AVAGNALE TERESA N. IL 10/12/1959
CASCONE CARMELA N. IL 15/09/1962
avverso l’ordinanza n. 894/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 11/10/2013
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato essendosi correttamente
attenuta la corte di appello in sede di esecuzione agli orientamenti più volte affermati da
questa Corte, correttamente citati in motivazione, evidenziando l’incerto esito dell’iter
amministrativo prospettato e, comunque, la previsione di tempi lunghi per la valutazione
amministrativa in ordine alla permanenza delle opere trattandosi di immobili ricadenti nel PUT
della penisola sorrentino – amalfitana che necessitano di adeguata valutazione anche sotto il
profilo del decoro architettonico e del migliore inserimento nel contesto ambientale zonale,
nonché trattandosi di immobile di notevoli dimensioni.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuna
delle ricorrenti.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000
ciascung.
Così deciso, il giorno 11.10.2013
Abagnale Luisa, Avagnale Teresa e Cascone Carmela propongono ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta
di revoca del provvedimento ingiuntivo della demolizione emesso dalla procura generale presso
la corte di appello di Napoli a seguito della sentenza irrevocabile della medesima corte di
appello..
Eccepiscono in questa sede le ricorrenti il difetto di motivazione in ordine alla esistenza delle
pratiche di condono presentate ai sensi della legge 326/03 e l’erronea applicazione della legge
47/85. Rappresentano al riguardo di avere presentato istanza di condono, che in tali condizioni
l’ordine di demolizione andava comunque sospeso in considerazione della gravissima situazione
abitativa esistente nella regione Campania, in attesa degli interventi legislativi adeguati per
fronteggiare i cosiddetti abusi di necessità. Aggiungono che l’inerzia dell’amministrazione nel
dare risposta tempestiva a tali situazioni non può ricadere su di loro.