Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49943 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49943 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRILLO LIBORIO N. IL 21/12/1970
avverso la sentenza n. 6939/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 11/10/2013
1) Con sentenza del 29.11.2012 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con la quale Cirillo
Liborio era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di
multa per il delitto di cui agli artt.282, 292, 291 bis co.1, 296, 298 bPR 43/73, e
dichiarato delinquente professionale in contrabbando.
Ricorre per cassazione il Cirillo, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p.) e, per di più, manifestamente infondato.
Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito
deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li
esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far
riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a
far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
La Corte territoriale, nel rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado, ha
ribadito che la personalità delinquenziale dell’imputato (quale emergeva dalla “sua
radicata scelta di procurarsi quanto necessario per il soddisfacimento delle sue
esigenze di vita attraverso l’illecito commercio”, tanto da essere dichiarato
delinquente abituale e professionale in contrabbando) era assolutamente ostativa al
riconoscimento dell’invocato beneficio.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
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Così deciso in Roma -in ottobre 2013
I Presidente
Il Consiglie e,- st.
OSSERVA