Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49938 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49938 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZENO MICHELE N. IL 27/07/1963
avverso la sentenza n. 5201/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e finalizzato alla sollecitazione di una nuova
valutazione di merito degli elementi di prova.
Premesso che, come più volte rilevato da questa Corte, il vizio del travisamento della prova,
per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la
decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta
“doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di
legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei
motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4,
Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636), si deve rilevare in questa sede che il
ricorrente non indica nemmeno nel ricorso i passaggi specifici degli atti che si assumono
travisati.
Per contro, attraverso la denuncia del vizio di motivazione, si appalesa evidente il tentativo di
ottenere in realtà in questa sede una rivalutazione del compendio probatorio in atti; il che non
è possibile esulando dai limiti del giudizio di legittimità.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Zeno Michele propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli confermava quella resa dal tribunale della medesima città, che lo
aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 513 bis; 582, 585 e 576
cod. pen. perché, nell’esercizio dell’attività commerciale di rivenditore di frutta e verdura, al
fine di impedire la vendita ambulante di castagne, minacciava Ascione Fausto e Ascione
Francesco tirando anche fendenti con un coltello e cagionava lesioni ad entrambi guaribili in
gg. 3 ed 8 in Ercolano il 16 ottobre 2011.
Le decisioni di merito, conformi sul punto, evidenziano che le responsabilità dell’imputato è
fondata su quanto riportato nel verbale di arresto e confermato dagli appartenenti alla polizia
del commissariato di San Giorgio a Cremano, dal racconto delle vittime, dalle escoriazioni
presumibilmente da coltello riscontrate all’ospedale di Villa Betania sulla p.o..
Deduce il ricorrente violazione dell’articolo 192 CPP asserendo essersi il giudice di appello,
nell’affermare la responsabilità dell’imputato, allontanato dalle emergenze del verbale di
arresto, delle dichiarazioni degli Ascione e dalle risultanze dei certificati medici, nonché
l’assenza di motivazione e contraddittorietà di essa emergendo dagli atti d’assoluta estraneità
dello Zeno a tutti i fatti contestati

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