Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49937 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49937 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

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sul ricorso proposto da:
TESTA MARIO N. IL 04/10/1961
BOSCO CIRINO N. IL 02/11/1934
LAUDANI COSTANTINO N. IL 30/07/1953
avverso la sentenza n. 2473/2009 TRIBUNALE di CATANIA, del
23/04/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza del 23.4.2010 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica,
condannava Testa Mario, Bosco Cirino e Laudani Costantino alla pena di euro 500,00 di
ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt.110, 720 c.p. loro ascritto.
Ricorrono per Cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed
eccependo, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione.
2) Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, in relazione alla configurabilit
del fine di lucro.
Non cé dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fine di lucro non
debba essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere
impiegata in consumazioni, poidé la legge prescinde dalla natura e dalrentift della
posta impiegata, della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante.
Inoltre, come evidenziato anche in tema di videogiochi,’.’.. il fine di lucro non puà essere
ritenuto esistente solo perci-è l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma
deve essere valutato considerando anche l’entiià della posta, la durata delle partite,
la possibile ripetizione di queste ed il tipo dei premi erogabili, in denaro o in naturds
(cfr.Cass.pen.sez. n.9988 del 19.2.2008 conf. Cass.pen.sez.F. 2.8.2007 n.33253; Cass.
sez.3 n.24673 del 16.4.2009;Cass.sez.3 n.34059 del 27.4.2006; contro Cass.pen.sez.3
n.38647 del 3.10.2002).
2.1) Il Tribunale ha, apoditticamente, senza argomentare adeguatamente, ritenuto
sussistente il fine di lucro.
La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo
esame sul punto.
Senoncié nel frattempo è maturata la prescrizione ed un annullamento con rinvio è
incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria ex art.129.c.p.p. di cause di non
punibilitt
Essendo stato il reato commesso il 27.7.2007, il termine massimo di prescrizione è
maturato, infatti, fin dal 27.7.2012 (del resto la Corte di Appello di Catania,
decidendo sull’appello del coimputato Carbone Francesco ha già dichiarato, nei
confronti del predetto, la prescrizione).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Roma, 11.10.2013

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