Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49936 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49936 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILANO GENNARO N. IL 15/03/1970
avverso l’ordinanza n. 54/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con ordinanza in data 27.3.2013 il Tribunale dì Salerno dichiarava inammissibile
l’appello proposto nell’interesse di Milano Gennaro avverso l’ordinanza emessa dal &IP
del Tribunale di Nocera Inferiore il 20.12.2012, con la quale veniva rigettata la
richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’8.11.2012.
Ricorre per cassazione Milano Gennaro, deducendo che erroneamente il Tribunale
aveva ritenuto inammissibile l’appello. Le questioni dedotte non erano infatti coperte
dal giudicato cautelare, essendosi, nell’istanza rivolta al GIP, fatto riferimento ad un
dato oggettivo “nuovo” rappresentato dall’intervenuta sanatorio ad opera del Genio
Civile, su cui era stato fondato il provvedimento amministrativo di sospensione. Il
Tribunale era incorso poi in errore nell’affermare che l’ordinanza di sospensione del
TAR di Salerno non era stata sottoposta al &IP e che, comunque, occorreva prima la
revoca della sospensione dei lavori emessa il 31.7.2012 dal Comune e poi richiedere la
revoca del sequestro preventivo.
2) Il ricorsoèmanifestamente infondato
2.1) Come ha correttamente ricordato il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte, in tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali
previsti dall’art.322 (giudizio di riesame) e dall’art.322 bis c.p.p.,(appello) hanno
funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l’appello, motivi che
avrebbero dovuto essere proposti con il riesame e cià sia che il procedimento del
riesame non abbia avuto successo per l’istante sia che non sia stato neppure
proposto, in quanto l’esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni
endoprocessuali rigide” (ex multis Cass.pen. Sez.3 n.1708 del 16.1.2003). Ne consegue
l’ inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi
inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni
previste dall’art.321 cod.proc.pen. (cfr. Cass.pen.sez. 6 n.5016 del 26.10.2011).
Invero, “una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l’eventuale ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure
in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito
riconoscimento della legittimited adeguatezza della misura cautelare reale disposta e
della sua conformi t alle risultanze procedimentali o processuali,è possibile richiedere
la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per “fatti
sopravvenuti” (cfr.Cass.sez.3, 21.6.1994 n.1512; conf.Cass.pen.sez.3 n.1708 del
13.11.2002) o non vengano comunque dedotti elementi nuovi, per tali dovendosi
intendere sia quelli preesistenti, ma non esaminati, sia quelli sopravvenuti. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, invero, “Il giudicato cautelare copre soltanto il
dedotto e non anche il deducibile e non riguarda le questioni che, pur dedotte, non
siano state decise (cfr.ex multis Cass.pen.sez.2 n.35482 del 12.7.2007;
conf.Cass.sez.4 n.4273 del 28.11.2008; Cass.pen.sez.4 n.32929 del 4.6.2009;
Cass.pen.sez.6 n.43213 del 27.10.2010; v.anche Cass.sez.un.n.18339 del 31.3.2004).

OSSERVA

2.2) Il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, che l’autorizzazione sismica in sanatoria
era stata gaesaminata dall’ordinanza del Tribunale del riesame del 10.12.2012, per cui
ogni questione in proposito, (non essendo stato proposto ricorso per cassazione) era
coperta dal giudicato cautelare.
Il “novum” era quindi rappresentato soltanto dal provvedimento emesso dal TAR di
Salerno il 14.12.2012, con cui si sospendeva l’efficacia dell’ordinanza comunale del
12.11.2012 di demolizione delle opere abusive..
Ma tale motivo di revoca era stato introdotto solo con l’appello davanti al Tribunale e
non era stato sottoposto al &IP, per cui doveva considerarsi inammissibile, stante la
natura devolutiva dell’impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la cognizione del giudice è
circoscritta entro il limite segnato non solo dei motivi dedotti dall’impugnante, ma
anche dal “decisum” del provvedimento gravato, sicciè con l’appello non possono
proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di
primo grado, ié al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua
cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo” (Cass.pen. sez. 1 n.43193
del 2.7.2012; conf. Cass.pen. sez.3 n.28253 del 9.6.2010; sez. 5 n.25595 del
17.5.2006; sez. 2 n.3418 del 2.7.1999).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nondé al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11.10.2013

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