Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49934 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49934 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLINI GIUSEPPE N. IL 19/04/1958

s.id «ma

avverso la sentenza n. 38/2011 TRIB EZ.DIST. di MENAGGIO, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, ha
dichiarato Giuseppe Bartolini colpevole del reato di cui agli artt. 103, co. 1, lett. d), 124, 125 e 137
co. 1, d.L.vo 152/2006, e condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda;
-che avverso la predetta decisione é stato proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai

Muffatti, il quale al tempo del deposito della impugnazione ( 12/12/2012 ) non era ancora iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione;
-che, in ogni caso, i motivi di annullamento, formulati con il gravame sono inammissibili, in quanto
il primo deduce censure in fatto e il secondo contestazioni manifestamente infondate;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613.1 c.p.p. con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannattricorrenttal pagamento delle spese del procedimento
e e-i.ase4no di ezi al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio 1’11/10/2013.

sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., sottoscritto dal difensore dell’interessato, avv. Enrico

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