Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49932 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49932 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO CARLO N. IL 16/10/1962
avverso la sentenza n. 1158/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 1/2/2013 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del
14/1/201 del Tribunale di Brindisi con cui il Sig. Carlo GRECO è stato condannato in relazione
al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n.401,
commesso dal 14/10/2007 al 18/11/2007.

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno reso una motivazione sintetica ma che dà conto
dell’esame del motivo di appello e della decisione di confermare il giudizio formulato sul punto
dal giudice di primo grado nel considerare la pluralità dei precedenti elemento sufficiente, in
uno con la reiterazione delle violazioni esaminate in precedenza, a ritenere non sospendibile
l’esecuzione della pena.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata sospensione condizionale
della pena inflitta per avere i giudici di appello omesso di motivare in ordine alle osservazioni
dedotte himotivi di appello.

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