Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49929 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49929 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INNOCENTI DARIO N. IL 15/08/1942
avverso la sentenza n. 1527/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione degli artt.516 e ss. cod.
proc. pen. e dell’art.130 cod. proc. pen. in relazione all’omessa indicazione del luogo del
commesso reato; b) errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione all’art.43 cod. pen. e
all’assenza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato.
La Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto buon uso dei principi interpretativi che la
giurisprudenza ha elaborato in tema di rapporti fra accusa e decisione ponendo al centro la
effettività del diritto di difesa e l’esistenza di una sua concreta compromissione. Si è, infatti,
affermato che la difformità fra contestazione e decisione comporta la nullità della seconda
quando si sia ingenerata una situazione di “incertezza” e si sia verificato un “mutamento
sostanziale” del contenuto dell’accusa, tale da “menomare il diritto di difesa” (Sez.6,
n.6346/2013, ud. 9/11/2012, Domizi e altri). Questo vizio non può ravvisarsi in presenza di
difformità che interessano soltanto aspetti di dettaglio della condotta (Sez.3, n.41478 del
4/10/2012, Stagnoli), quali una correzione priva di specifico rilievo inerente la data del fatto
(Sez.5, n.44974 del 4/10/2012, Agostini).
E, invero, i giudici di merito hanno evidenziato le ragioni per cui l’errata indicazione del
comune su cui insiste l’area interessata dagli abusi, ricompresa nel perimetro dello
stabilimento che si trova a cavallo del confine fra i comuni di Dalmine e Levate, non ha dato
origine ad alcuna incertezza circa la localizzazione e la natura delle opere oggetto di
contestazione. Si tratta di valutazione di merito, sostenuta da motivazione non
manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in questa sede.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così decis “n Roma il 11/10/2013.

Con sentenza in data 19/11/2012 la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza del
22/3/2012 del Tribunale di Bergamo con cui il Sig. Dario INNOCENTI è stato condannato in
relazione al reato previsto dall’art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, commesso in data
anteriore e prossima al 28/12/2009, e, sostituita la pena dell’arresto con quella pecuniaria, ha
fissato la pena complessiva in 19.000,00 euro di ammenda.

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