Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49928 del 28/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49928 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Bazzano Giuseppe, nato il 28/07/1982;

Avverso l’ordinanza n. 6293/2014 emessa il 24/10/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 28/10/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/10/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il
26/02/2014, con la quale era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata
speciale presentata da Giuseppe Bazzano, congiuntamente a quella ordinaria,
che era stata invece accolta.
Tale rigetto veniva motivato in considerazione del fatto che il Bazzano

Pen., che gli impedivano di beneficiare della liberazione anticipata speciale
richiesta.

2. Avverso tale ordinanza Giuseppe Bazzano ricorreva personalmente per
cassazione, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146.
Si deduceva, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva
applicato retroattivamente la norma dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, senza
considerare che, nel caso in esame, andava applicata la norma in vigore al
momento della proposizione della domanda, atteso che, diversamente, si
determinerebbe l’anomala situazione processuale per cui, pur in presenza di un
ritardo nella decisione non imputabile al ricorrente ma all’organo giurisdizionale
adito, l’esecutato verrebbe comunque pregiudicato nelle sue legittime aspettative
in conseguenza di comportamenti che fuoriescono dalla sua sfera di controllo, in
violazione delle previsioni degli artt. 3 e 27 Cost.
Queste ragioni processuali imponevano l’accoglimento del ricorso proposto
da Giuseppe Bazzano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel
rigettare il reclamo proposto dal Bazzano, non è incorso nella violazione di legge
denunciata dal ricorrente, avendo correttamente fondato tale rigetto sul
combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 146 del 2013 e 4 bis Ord. Pen., in
conseguenza dei quali doveva escludersi la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la doglianza difensiva proposta dal
Bazzano, occorre osservare che l’originaria previsione dell’art. 4 del di. n. 146
del 2013 era stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la
2

risultava detenuto in espiazione pena per reati ostativi previsti dall’art. 4 bis Ord.

legge 21 febbraio 2014, n. 10, con la soppressione del suo quarto comma e
l’esclusione del beneficio della liberazione anticipata speciale per i soggetti
condannati per taluno dei reati di cui all’art. 4

bis Ord. Pen., tra i quali

certamente rientrano quelli contestati al ricorrente.
Per effetto di tale modifica normativa, intervenuta in sede di conversione
legislativa dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, nel caso di specie, ci si doveva
conformare all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui, in caso
di successione di norme, che non attengono né alla cognizione del reato, né

principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni in peius (cfr. Sez. 1, n.
33890 del 26/06/2009, Miglioranza, Rv. 244831).
Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4 bis Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era originariamente previsto tale beneficio. La mancata
conversione, quindi, comporta l’inefficacia

ex tunc degli effetti della norma

dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del
disposto dell’art. 77 Cost., che impone di escludere l’illegittimità costituzionale
prospettata dal ricorrente con riferimento alle previsioni degli artt. 3 e 27 Cost.
(cfr. Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Occorre, pertanto, ribadire la correttezza dell’ordinanza emessa dal
Tribunale di sorveglianza di Roma sotto il profilo della qualificazione della
disposizione applicata che, non afferendo ai profili della cognizione dei reati
giudicati nei sottostanti giudizi di merito e dell’irrogazione della pena, ma alle
modalità esecutive della pena irrogata al Bazzano, non può ritenersi norma di
diritto penale sostanziale, con la conseguenza di non consentire l’applicazione del
principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Tale disposizione
normativa, dunque, è stata correttamente applicata nel caso di specie, secondo
la legge vigente al momento della sua applicazione, in ossequio al principio
tempus regit actum, nei termini che si sono richiamati.

2. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Giuseppe
Bazzano, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
3

all’irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non opera il

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA