Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49928 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49928 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZA GIUSI N. IL 30/10/1975
avverso la sentenza n. 581/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto il reato non può ritenersi prescritto essendo la prescrizione quinquennale e quindi
maturando nel novembre 2013 tenuto conto della data di accertamento del reato.
Nel merito il ricorso è inammissibile siccome generico e manifestamente infondato.
A tutto concedere alla tesi del ricorrente, stando ai principi più volte ribaditi da questa Corte, la
delega di funzioni, oltre a dover essere documentata nei contenuti, anche al fine di verificare i
poteri specificamente conferiti al soggetto delegato, non è di per sé sufficiente per elidere le
responsabilità del delegante, dovendosi verificare la delegabilità dei doveri, l’adeguatezza dei
mezzi e, ove occorra, il potere di spesa in capo al delegato.
E ciò fermo restando che in nessun caso il datore può ritenersi esente da responsabilità se
viene meno ai doveri di vigilanza (Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012 Rv. 252675).
Si tratta peraltro di aspetti che devono necessariamente formare oggetto di contestuale
verifica in sede di merito.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Costanza Giusi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Caltanissetta confermava quella resa dal tribunale di Gela che l’aveva
condannata alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 18 (obblighi di formazione e di
addestramento); 126 (disposizioni su parapetto e tavola fermapiede); 136 (disposizioni
concernenti il piano di montaggio e smontaggio del ponteggio); 125 (disposizioni relative
all’altezza dei montanti del ponteggio); 168 (visita medica preventiva); 127 (disposizioni per
impalcati con traversi a sbalzo fissati ad un solo montante del ponteggio) Dlgs 81/2008. I fatti
risultano accertati H14.11.2008.
Eccepisce la ricorrente la violazione di legge asserendo non essere state valutate ai sensi
dell’articolo 129 c.p.p. le dichiarazioni dell’architetto Marchisciana Paolo responsabile della
sicurezza dell’azienda, il quale è comunque da ritenere unico responsabile, come da delega,
della sicurezza dell’azienda essendo l’imputato unicamente amministratore unico della
medesima.
È successivamente pervenuta memoria con la quale il ricorrente chiede la remissione in
sezione del ricorso e, in ogni caso, evidenzia l’avvenuta prescrizione del reato già prima della
sentenza di appello.

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