Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49927 del 28/10/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49927 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUNIZ ELIAS MAURICIO N. IL 07/10/1980
avverso l’ordinanza n. 6086/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/12/2014
sentita la r zione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 28/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Muniz Elias Mauricio avverso il provvedimento con il
quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata
«speciale» in relazione al periodo specificamente indicato in quanto il detenuto è in
espiazione della pena relativa ad un reato di cui all’art. 4 -bis Ord. Pen., ancorchè
l’istanza fosse stata avanzata nella vigenza del d.l. n. 146 del 2013.
riferimento all’art. 25 Cost., atteso che l’istanza è stata inoltrata quando era in vigore il
testo del d.l. n. 146 del 2013.
Rileva che la questione della ultrattività della disposizione soppressa non può dare
luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra i condannati che hanno ottenuto il
beneficio e sono stati valutati in quanto la decisione sulla istanza è stata tempestiva e
quelli che non hanno ancora ottenuto la decisione per ragioni a loro non imputabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio uniformandosi ai principi già affermati da questa Corte in più decisioni ed,
in specie, con la sentenza di questa sezione n. 3130 del 19/12/2014 – dep. 22/01/2015,
Moretti – che deve intendersi integralmente richiamata – ritiene infondato il ricorso anche
con riferimento alla inammissibilità della liberazione anticipata speciale per i soggetti in
espiazione della pena relativa ai reati al. ostativi con riferimento alla detenzione sofferta
prima della entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2014 e alle istanze
avanzate nella vigenza del d.l. n. 146 del 2013, questioni compiutamente esaminate nella
decisione richiamata.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 28 ottobre 2015.
2. Ricorre l’interessato, personalmente, deducendo la violazione di legge con