Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49927 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49927 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVIELLO ANTONIO N. IL 12/01/1941
avverso l’ordinanza n. 266/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 11/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Occorre al riguardo evidenziare anzitutto che, come già puntualizzato da questa Corte,
l’obbligo del P.M. di notificare l’avviso di deposito dell’ingiunzione a demolire, conseguente
all’ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna (art. 31, comma
nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste solo nei confronti del condannato e non del
difensore (Sez. 3, n. 3589 del 06/07/2011 Rv. 251871).
Ciò posto si deve rilevare anche che pur facendo riferimento la motivazione del provvedimento
impugnato all’istanza di condono edilizio, si precisa poi che l’amministrazione si è espressa
negando allo stato la sanatoria ex articolo 36 d.p.r. 380/01.
In ogni caso vale il ragionamento di fondo del giudice dell’esecuzione e, cioè, che non sono
stati indicati dal ricorrente elementi per ritenere prossima la definizione favorevole della
vicenda amministrativa per il ricorrente medesimo e ciò non è avvenuto neanche
nell’esplicitazione dei motivi di ricorso.
Né è sufficiente affermare che vi è stata istanza di prelievo dei ricorsi proposti dinanzi al TAR
non essendo ciò sufficiente alla verifica circa la prognosi di un esito favorevole dell’esito dei
ricorsi.
Ad oggi si sconoscono, infatti, le ragioni addotte in sede amministrativa; ragioni che in ogni
caso avrebbero dovuto formare oggetto di esposizione anche in questa sede per poter valutare
la correttezza dell’operato del giudice dell’esecuzione.
A tal proposito si è costantemente affermato, infatti, proprio in relazione alla concomitante
pendenza di ricorsi dinanzi al TAR, che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con
la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente
prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato
dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile
contrasto con detto ordine di demolizione. (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 11.10.2013

Noviello Antonio impugna l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione che ha rigettato
l’istanza di sospensione dell’ordine di ingiunzione a demolire conseguente alla sentenza del
tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’articolo 44 lettera c),
64 – 71, 65 – 72, 83 – 95 d.p.r. 380/01 e 181 comma 1 bis dLGS 42/04.
In questa sede # eccepisce il ricorrente che l’ingiunzione era stata notificata dal PM al
difensore di ufficio e che solo dalla data di nomina del difensore di fiducia egli avrebbe avuto
conoscenza dell’ordine di ingiunzione a demolire
Nel merito si fa rilevare che presso il tribunale amministrativo regionale della Campania sono
attualmente pendenti due ricorsi attinenti specificamente all’ordine di demolizione per i quali è
stata depositata istanza di prelievo al fine di una più celere definizione della vicenda. Il primo
attiene al decreto di demolizione emesso dal comune di Napoli ed il secondo al diniego di
accertamento di conformità per l’annullamento della disposizione dirigenziale con la quale il
dirigente del servizio antiabusivismo edilizio del comune di Napoli aveva respinto l’istanza di
sanatoria ex articolo 36 d.p.r. 380/01 presentata dal ricorrente.

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