Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49925 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49925 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO RE CALOGERO N. IL 26/05/1975
avverso la sentenza n. 2473/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 11/10/2013

Con sentenza in data 1R111/2012 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
24/2/2011 del Tribunale di Termini Imerese con cui il Sig. Calogero LO RE è stato
condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa in relazione
al reato previsto dagli artt.81 e 648 cod. pen. e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633,
commesso il 6/9/2008.

Il ricorso è palesemente infondato, oltre che generico. La lettura della sentenza impugnata
consente di rilevare che i giudici di appello hanno formulato un giudizio di rilevante offensività
del fatto e di non occasionalità della condotta, tanto che il ricorrente è stato considerato
stabilmente dedito all’attività criminosa. Tutti elementi che sul piano logico giustificano la
conferma della prima sentenza anche in punto trattamento sanzionatorio.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/10/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta, vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.

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