Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49921 del 11/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49921 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAPINI DAVIDE N. IL 29/05/1968
avverso la sentenza n. 3766/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 11/10/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Verona ha applicato, su
richiesta delle parti, a carico di Davide Scapini, imputato dei reati di cui agli artt. 416 cod.pen, 2, 3,
8, d.Lvo 74/2000 e 515 cod.pen., la pena di anni 3 di reclusione;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
• della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio l’ 11/10/2013.
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali