Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49920 del 11/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49920 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARFORA ROSARIO N. IL 12/03/1975
ROMANO UGO FAUSTO N. IL 07/10/1974
avverso la sentenza n. 8373/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/10/2013

1) Con sentenza delr1.2.2012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa in data
13.2.2009, con la quale Carfora Rosario e Romano Ugo Fausto, applicata la diminuente
per la scelta dl rito, erano stati condannati per il reato di cui alrart.73 co.5 DPR
309/90, rideterminava la pena per il Carfora, esclusa la recidiva, in mesi 8 di
reclusione ed euro 600,00 di multa, e per il Romano in mesi 6 di reclusione ed euro
600,00 di multa.
Ricorrono per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando il
travisamento della prova.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) A parte qualche decisione, secondo cui il consumo di gruppo è sanzionato
penalmente a seguito della novella introdotta dalla L.49/2006, stante l’introduzione
dell’avverbio “esclusivamente non presente nel previgente testo (cfr.Cass.pen.sez.2 ,
6.5.2009), l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti, destinate all’uso
personale, non sono punibili e rientrano nella sfera dell’illecito amministrativo di cui
all’art.75 DPR 309/90 quando avvengano per conto e nell’interesse anche di altri
soggetti diversi dall’agente purchè sia certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi,
nonchè manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio
consumo (cfr. ex multis Cass.sez.un. n.4 del 28.5.1997; sez.4 n.12001 dell’11.5.2000;
sez.6 n.28318 del 3.6.2003; sez.6 n.31456 del 3.6.2004, sez.6 n.37078 dell’1.3.2007;
sez.4 n.7939 del 14.1.2009; sez.6 n.8366 del 26.1.2011).
Le Sezioni Unite aderendo al sopraindicato indirizzo giurisprudenziale maggioritario,
con la sentenza n.25401 del 31.1.2013, hanno ribadito che, anche all’esito delle
modifiche apportate dalla L. 21.2.2006 n.49 alrart.73 bPR 309/1990, il c.d. consumo di
gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di
mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma
integra l’illecito amministrativo sanzionato dalrart.75 stesso DPR, a condizione che: a)
l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli
altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro
manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi,
contribuendo anche finanziariamente alracquistd’
2.2) La Corte territoriale, senza alcun travisamento della prova (come emerge dallo
stesso ricorso), con motivazione corretta in fatto ed in diritto, ha ritenuto che non
potesse parlarsi di ‘consumo di gruppd’ non ricorrendo la condizione di un mandato
collettivo all’acquisto (si trattava invero di un acquisto della sostanza stupefacente
):er conto altrui per lucrare un guadagno costituito dalla propria dose).
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno ai sensi delrart.616 c.p.p.
P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Roma, 11.10.2013

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