Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4992 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4992 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMMELLA CONCETTA N. IL 03/12/1980
avverso la sentenza n. 145/2012 TRIBUNALE di CASSINO, del
14/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI 72 j
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L AA.A
che ha concluso per
94.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

, 14

C trliSs–?

Data Udienza: 07/01/2014

27886/2013
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino ha condannato
Giammella Concetta a 4000,00 di ammenda per guida senza patente.

Tanto premesso, il ricorso – così correttamente qualificata l’impugnazione – va
dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto proposto da avvocato non
legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti pacifico che l’istituto
della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5,
cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di
sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere
proposta da difensore iscritto nell’ albo speciale della Corte di cassazione (da
ultimo sez. III 22.4.2004 n.26905 rv. 228729).
Il ricorso è peraltro inammissibile anche con riferimento al motivo dedotto con
cui si lamenta che non si è accertato se la Giammella, che ha conseguito la
patente un mese e mezzo dopo i fatti di cui è causa, avesse il foglio rosa e
guidasse con a fianco una persona munita di patente. Si tratta infatti di
circostanze di fatto il cui accertamento esula dai limiti in cui è ammesso il
ricorso per cassazione, circostanze che peraltro, in quanto fatti impeditivi della
contestata responsabilità, avrebbero dovuto essere provati dalla stessa
imputata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della cassa
delle ammende della somma di euro 500,00 (cinquecento), equitativamente
determinata in ragione dei motivi dedotti anche dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 186/2000.
p.q.m.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1.000,00 (mille/00) euro
in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 7.1.2014.

Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputata, per il tramite del
difensore di fiducia, e la corte di appello di Roma ha trasmesso gli atti a
questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non consente l’appello dell’imputato
contro le sentenze di condanna la sola pena dell’ammenda.

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