Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49919 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49919 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO PONTILLO GIUSEPPE N. IL 10/06/1987
avverso l’ordinanza n. 734/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
18/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
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Data Udienza: 21/10/2015

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa in data 21 maggio 2015 il Tribunale di Catania confermava
l’ordinanza emessa il 29 aprile 2015 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale era
stata applicata all’indagato Giuseppe Lombardo Pontillo la misura della custodia
cautelare in carcere perchè gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad

finalizzata al traffico di droga (capo L), di concorso in estorsione aggravata (capo D) e
dei connessi reati fine (capo M), mentre la annullava in riferimento al delitto di cui al
capo R) di cessione di stupefacente a tale Mauro Bella per carenza di gravità indiziaria.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale, sulla scorta delle emergenze delle
intercettazioni ambientali e telefoniche e delle videoriprese, rilevava che nel territorio di
Castiglione di Sicilia era attiva un’articolazione del clan mafioso Brunetto, aderente
all’organizzazione denominata clan Santapaola-Ercolano, operante nella zona di GiarreFiumefreddo, la cui esistenza sino all’anno 2012 era dimostrata da plurime sentenze
irrevocabili; in particolare, grazie alle intercettazioni ambientali, condotte presso
l’abitazione di Vincenzo Lomonaco, all’epoca detenuto in regime di arresti domiciliari,
riteneva dimostrato che costui, unitamente al gruppo di soggetti a lui vicini, quali
Salvatore Pantano, Davide Seminara, Alessandro Lomonaco ed il Lombardo Pontillo,
avesse agito nella conduzione con tipiche modalità mafiose di attività estorsiva in
danno di aziende vitivinicole in accordo con il gruppo di Paolo Brunetto e, dopo la morte
di questi, con colui che l’aveva sostituito alla guida del sodalizio, ossia con Pietro
Carmelo Olivieri, con il quale egli si era incontrato per una riunione tra esponenti
mafiosi nei pressi di una stalla dell’Olivieri in data 4/4/2013 ed era stato tratto in
arresto.
1.2 Quanto alla posizione specifica del Lombardo Pontillo, detto Peppe, riteneva
provato lo stretto legame personale e criminale intercorso col Lomonaco, nonché con i
suoi sodali, presso la cui abitazione egli si era recato a colloquio ed era stato registrato
e filmato, nonchè il suo coinvolgimento nell’attuazione dell’attività estorsiva,
programmata dal Lomonaco in danno dell’azienda agricola Valenti e nell’associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti. A tal fine ricavava la dimostrazione della condotta
ascrittagli dalle circostanze dal suo arresto nella flagrante detenzione di 5 grammi di
cocaina, quantitativo di cui si era discusso nel corso di precedenti dialoghi intercettati in
incontri ai quali lui stesso aveva preso parte e dalle conversazioni che lo avevano
riguardato, nelle quali si era discusso dei proventi dell’attività di spaccio, del recupero
dei crediti, dell’istituzione di una cassa comune e della ripartizione del quantitativo di
20 grammi di cocaina tra Peppe Pagano e tale Alfredo per la successiva rivendita,

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associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), partecipazione ad associazione

elementi indicativi anche del suo coinvolgimento nell’attività di spaccio dello
stupefacente nell’area castiglionese.
1.3 In merito poi alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava l’operatività della
presunzione relativa, non contraddetta da elementi contrari, di cui all’art. 275 cod.
proc. pen., comma 3, quanto al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e comunque
anche in concreto indicava nella completa disponibilità alla realizzazione dei fini

spregiudicatezza dimostrata dall’indagato elementi significativi del pericolo di
recidivazione specifica, non cautelabile con misura domiciliare nemmeno se
accompagnata dall’impiego di braccialetto elettronico.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato a mezzo dei
difensori, i quali hanno dedotto:
a) inosservanza di legge e mancanza, illogicità della motivazione con riferimento agli
artt. 273, 274, 192 cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità del
delitto di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 e mancanza di motivazione in relazione alla
richiesta difensiva di rapportare la condotta in quella di cui al comma 6 D.P.R. cit.. Gli
elementi qualificati come gravi indizi di colpevolezza in realtà si risolvono in mere
ipotesi congetturali, frutto della valutazione parcellizzata della condotta, in quanto dalle
intercettazioni telefoniche ed ambientali, intercorse tra Lomonaco Vincenzo e Seminara
Davide, emerge come vi sia stato un unico incontro, il 7/6/2013, tra i coindagati
Seminara Davide, Stagnitti Graziano e Zappalà Luca Davide, preceduto da un contatto
telefonico, il medesimo giorno, tra il Lomonaco Vincenzo e lo stesso Zappalà, avente ad
oggetto la cessione di 50 g di cocaina e 59 pasticche di efedrina, per il quale il
Seminara era stato arrestato lo stesso giorno e lo Stagnitti denunciato a piede libero a
seguito di un controllo dei Carabinieri. Tutti i dialoghi successivi avevano riguardato
unicamente il ritrovamento dei 50 g. di cocaina, gettati nelle campagne allorquando il
Seminara e lo Stagnitti erano stati fermati, il luogo ove nascondere la sostanza
stupefacente recuperata e, infine, come dividerla. In questa attività il ricorrente era
stato coinvolto in modo marginale e protratto per appena sette giorni, essendo stato
tratto in arresto il 14/6/2013 perché in possesso di 5 g. di cocaina, parte della sostanza
acquistata il 7/6/2013, mentre nel periodo successivo si era poi disinteressato della
sorte della droga, della sua cessione e del recupero di eventuali crediti. Pertanto, alcun
indizio consentiva di configurare un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di
droga, mancando il carattere permanente dell’organizzazione, la pluralità di cessioni,
l’accordo stabile, destinato a durare nel tempo ed a realizzare una pluralità
indeterminata di condotte analoghe, potendosi desumere dalle intercettazioni soltanto il
proposito di una futura costituzione di siffatto organismo, non ancora però realizzata.
Difettano dunque i presupposti fattuali per poter configurare il delitto di cui all’art.
2

dell’organizzazione, nella gravità e nelle modalità di esecuzione delle condotte, nella

D.P.R. nr. 309/90. In ogni caso , per le modalità dell’azione e per il quantitativo di
sostanza stupefacente oggetto di cessione durante l’intero arco temporale dell’indagine,
il fatto devesi certamente ricondurre nell’ipotesi di cui all’art. 74 comma VI.
b) Inosservanza di legge e mancanza, illogicità della motivazione con riferimento agli
art. 273, 274, 192 cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità per il
delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen.. Il provvedimento del Tribunale si basa su un

un’articolazione del clan mafioso Brunetto, ma a tale scopo non sono dimostrativi i
delitti fine perché non rivelatori del compimento di specifiche attività delittuose
rientranti nel programma e negli scopi del sodalizio “Santapaola-Ercolano”. I soggetti
intercettati in realtà hanno commesso reati per contiguità e frequentazione in un breve
arco temporale e dall’agosto 2013 il ricorrente ha del tutto reciso ogni rapporto con
tutti i coindagati, mentre in precedenza non aveva percepito alcuno stipendio, né
profitto per la ipotizzata partecipazione, né aveva offerto alcun contributo stabile e
duraturo all’organizzazione, avendo collaborato col Lomonaco nell’interesse esclusivo di
questi senza che i proventi dei reati contro il patrimonio fossero poi confluiti in quota
prestabilita al clan Brunetto e senza che fosse emerso il clima intimidatorio mafioso nei
rapporti esterni ai soggetti a lui vicini. Inoltre, anche qualora gli incontri documentati
fossero stati indirizzati ad organizzare azioni criminose, nulla è stato portato a
compimento e nessuna “societas sceleris” è stata costituita.
c) Inosservanza dì legge e mancanza, illogicità della motivazione con riferimento agli
art. 273, 274, 192 cod.proc.pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità per il
delitto di cui all’art. 629 cod.pen.. Non sussistono indizi gravi di reità per il reato di cui
al capo D), in quanto dalle intercettazioni emerge che il ricorrente non ha
materialmente posto in essere alcuna condotta estorsiva, essendone stato impedito dai
postumi di un sinistro che lo aveva costretto ad utilizzare le stampelle e la quasi totalità
delle intercettazioni era stata disposta nei confronti del Lomonaco e del Seminara ed
egli era stato contattato dal Seminara senza fosse stato esplicitato il suo ruolo in alcuna
estorsione ai danni dell’impresa Valenti. Inoltre, alcun elemento indica la ricorrenza dei
presupposti per configurare l’aggravante dell’art. 7 L. 203/91.
d) Inosservanza di legge e mancanza, illogicità della motivazione quanto alle esigenze
cautelari; l’ordinanza impugnata sul punto ricorre a mere clausole di stile, del tutto
avulse dalla fattispecie in questione e pretermette del tutto l’esame della personalità
dell’indagato quale assuntore di stupefacente, avvicinatosi al contesto del Lomonaco a
causa della dipendenza contratta. La carenza indiziaria in ordine alla partecipazione del
Lombardo al sodalizio mafioso denominato “clan Brunetto”, consente di superare la
presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen., comma 3 e di ritenere idonea

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assunto indimostrato, ossia sull’esistenza ed operatività in Castiglione di Sicilia di

anche la meno afflittiva misura domiciliare in nome del principio di adeguatezza che
indica la custodia cautelare come ipotesi residuale.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

sufficiente gravità ed univocità per configurare l’elevata probabilità della partecipazione
del ricorrente ai delitti ascrittigli.
Giova ricordare in via preliminare che, ai fini dell’emissione di una misura
cautelare personale, per integrare il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza”, preteso
dall’art. 273 cod.proc.pen., devono essere acquisite emergenze probatorie, di natura
logica o rappresentativa, che, contenendo “in nuce” gli elementi costitutivi della
fattispecie penale contestata, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la
responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, ma
consentono, per la loro consistenza, di prevedere che nel prosieguo delle indagini
saranno idonei a dimostrare tale responsabilità ed al tempo stesso giustificato una
qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. sez. 6, n. 35671 del 06/07/2004, sez. 4,
n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 1, n. 20536 del 13/4/2011,
Palmanova, rv. 250296). In particolare, questa Corte ha affermato: “In tema di misure
cautelari personali, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 cod.
proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine analogo inteso quale elemento
di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini
dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio
idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato
in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi
criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
come si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi
terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso
articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche
precisi e concordanti)” (Cass. sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi e altri, rv.
253511).
Ciò posto ritiene la Corte che il Tribunale di Catania con l’ordinanza impugnata
abbia offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi
delle ragioni della decisione assunta di conferma del provvedimento impositivo della
massima misura coercitiva.
1.1 Quanto alla configurabilità del delitto associativo di cui al capo L), l’ordinanza
impugnata ha valorizzato quanto emerso dalle operazioni d’intercettazione e dai serv
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1. Con i primi tre motivi si contesta l’acquisizione di un quadro indiziario di

di pedinamento, culminati in due arresti in diverse occasioni di coindagati e nel
sequestro dello stupefacente in loro possesso. Ha quindi evidenziato come le attività
criminose connesse agli stupefacenti, facenti capo a Vincenzo Lomonaco, autoaccusatosi di avere gestito il traffico nella zona castiglionese-, non si fossero
esaurite nell’acquisto, nel trasporto e nella detenzione a fini di cessione del quantitativo
di 50 grammi di cocaina e di 59 pastiglie di efedrina, queste ultime sequestrate il

Daniele Zappalà e dopo che lo Stagnitti si era liberato, gettandolo nelle campagne,
dell’involucro con la cocaina, in seguito recuperata e destinata allo spaccio in ambito
locale, ma avessero riguardato la gestione di un traffico già in atto da tempo alla data
del 7/6/2013 e protratto con modalità organizzate, stabili e destinate a perpetuarsi nel
tempo grazie a canali plurimi di rifornimento, a luoghi fissi deputati per le consegne,
alla ripartizione dei ruoli ed allo smercio al dettaglio attraverso i coindagati, tenutisi in
contatto tra loro attraverso una moltitudine di chiamate telefoniche, operate con
schede periodicamente sostituite e caratterizzate da linguaggio non esplicito, ma
prudentemente indiretto. Si è dunque ritenuta acquisita prova dell’esistenza di una
contabilità dei movimenti operati, di crediti da riscuotere e rendiconti da verificare,
nonché di ulteriori propositi di investimenti in quel settore criminoso con i proventi
ricavati.
1.2 E che non si sia trattato di una mera vanteria del Lomonaco o di una
programmazione di future attività criminose non ancora concretizzatesi, resta smentito,
non soltanto dal sequestro della sostanza, dai dialoghi sui conteggi degli incassi e dei
crediti da recuperare per cessioni già avvenute, ma anche dalle trattative avviate dal
predetto coindagato per il reclutamento di nuovi associati, tali Scirto, Buemi e Pantano,
decisione da sottoporre al clan di Giarre per riceverne l’approvazione. In tale contesto è
stato evidenziato il ruolo del ricorrente, protagonista diretto di molti dialoghi
intercettati, quale collaboratore del Lomonaco nella detenzione e cessione dello
stupefacente, che in un’occasione, diversa da quella che aveva condotto al sequestro
dei 5 grammi di cocaina, era incaricato di consegnare al Pagano ed a tale Alfredo,
mentre in altra circostanza egli aveva trattato col Lomonaco la questione dei debiti
contratti dal coindagato Papotto per acquisti di droga e della possibilità di effettuare in
suo favore altre cessioni, mantenendo così attivo, suo tramite, un proficuo canale di
smercio. Il Tribunale da tali emergenze ha dedotto con corretto procedimento
inferenziale che il suo coinvolgimento nei traffici illeciti di droga non era stato episodico,
ma continuativo e stabile e caratterizzato dalla cooperazione con il Lomonaco, il
Seminara e lo Stagnitti, il che dà conto del requisito della gravità indiziaria in ordine al
delitto di cui all’art. 74 ed ai reati fine contestati al capo M).
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7/6/2013 dopo che il Seminara e lo Stagnitti le avevano ricevute in consegna da Luca

Risponde al vero che nell’ordinanza impugnata non è dato rinvenire alcun rilievo
in ordine alla possibilità di qualificare il delitto associativo ai sensi del comma 6 dell’art.
74 citato, ma dai dati esposti sulle operazioni di sequestro, sulla pluralità e sulle
quantità di sostanze trattate si ricava per implicito la valutazione dell’insussistenza dei
presupposti per ricondurre la fattispecie all’ipotesi di lieve entità.
1.3 In ordine al delitto di cui al capo A), premesso che è stata acquisita certezza,

mafioso, aderente al “clan Santapaola-Ercolano”, capeggiata dal defunto Paolo Brunetto
ed operante nella zona di Giarre e comuni limitrofi, compreso quello di Castiglione di
Sicilia, il Tribunale a carico del ricorrente ha utilizzato gli esiti di intercettazioni
ambientali e telefoniche, oltre che dei servizi di videoripresa che hanno offerto dati
veridici circa la sua presenza all’interno dell’abitazione del coindagato Vincenzo
Lomonaco, anche in concomitanza dell’attività captativa, per dedurre una serie di
circostanze di sicura significatività. In particolare, ha evidenziato come il Lomonaco con
la collaborazione del gruppo di suoi accoliti, comprensivo del ricorrente, di Davide
Seminara, Alessandro Lomonaco, Giuseppe Pagano e Salvatore Pantano, avesse diretto
e coordinato plurime iniziative criminose di carattere estorsivo, compiute in danno di
imprese agricole del settore vitivinicolo della zona castiglionese, contraddistinte da
costanti modalità operative, ossia dalla collocazione sui cancelli delle aziende di
bottiglie di liquido infiammabile con allegati biglietti manoscritti, contenenti esortazioni
a ricercare un “amico” col quale mediare una successiva richiesta estorsiva e da
eventuali danneggiamenti per vincere le resistenze delle vittime, secondo il tipico agire
delle organizzazioni di stampo mafioso ed avesse agito col consenso dei dirigenti del
clan Brunetto nell’ambito di un rapporto di dipendenza gerarchica e di obbedienza, che
aveva contemplato anche la rimessa di parte dei proventi così percepiti. Espliciti in tal
senso erano i riferimenti, effettuati dal predetto Lomonaco e riportati nell’ordinanza
impugnata, alla condizione propria e di quanti a lui vicini di “soldati”, tenuti al rispetto
del vincolo di subordinazione e di esecuzione delle direttive loro impartite.
1.3.1 Nell’ambito di tali relazioni è stata evidenziata la disponibilità del Lombardo
Pontillo a svolgere gli incarichi conferitigli dal Lomonaco ed a collaborare con gli altri
sodali nell’attività estorsiva mediante l’esecuzione di danneggiamenti, come avvenuto
in danno dell’azienda Valenti, a partecipare all’incontro con altro esponente mafioso,
tale Ragaglia dell’omonimo clan, a comunicare per telefono in modo circospetto e
convenzionale secondo un codice prestabilito nel condiviso timore dell’attività captativa
delle forze dell’ordine, venendo considerato capace ed affidabile dal Lomonaco
nell’attuare le istruzioni impartitegli e nel perseguire gli obiettivi illeciti comuni. Trattasi
di attività criminosa del tutto estranea alle finalità ed alle modalità operative
dell’associazione di cui al capo L).
6

mediante precedenti pronunce giudiziali, dell’operatività di una cosca malavitosa di tipo

1.3.2 Deve dunque concludersi per l’acquisizione e corretta valutazione da parte
dei giudici cautelari di un compendio indiziario univocamente significativo del contributo
offerto dal ricorrente alle attività criminose della cosca e della prestazione di tale
contributo in modo non occasionale e transitorio, ma quale “partecipe”, ossia come
soggetto organicamente e stabilmente inserito nell’organizzazione, tale consideratosi e
tale ritenuto anche dagli altri sodali; del resto, le obiezioni difensive che negano la

attribuiscono a “contiguità e frequentazione” non riescono sul piano logico e
processuale a spiegare tale attività e, non indicano una plausibile ragione per il quale la
stessa dovesse esaurire il suo disvalore nell’ambito di una relazione amicale e
personale tra di essi, nel cui contesto egli avrebbe prestato un aiuto al coindagato,
ancorchè notoriamente esponente mafioso, sorvegliato speciale e sottoposto agli arresti
dorniciliari.
1.4 Quanto esposto smentisce la fondatezza del motivo che nega la sussistenza
della gravità indiziaria in ordine al concorso nel delitto di estorsione di cui al capo D):
dalle conversazioni intercettate, citate nei passaggi salienti, i giudici cautelari hanno
ricavato la dimostrazione dell’effettiva partecipazione del ricorrente all’azione estorsiva
contestata mediante la prestata collaborazione con il Seminara nel dare attuazione al
mandato ed alle direttive, impartite dal Lomonaco e nel realizzare il danneggiamento
degli impianti roduttivi dell’azienda Valenti mediante l’estirpazione dei pali di supporto
delle viti, condotta già in precedenza posta in essere nel febbraio 2013. In particolare,
si è ritenuto provato non soltanto il conferimento dell’incarico, i contatti preliminari tra i
partecipanti e quelli mantenuti mentre erano sui luoghi, ma anche l’effettivo
compimento della condotta lesiva realizzata con la partecipazione di Peppe Lombardo
Pontillo, indicato come colui che aveva fatto perdere tempo in fase operativa per non
avere saputo subito riconoscere il luogo destinato a subire il danneggiamento, che pure
aveva già visitato in precedenza per gli stessi fini illeciti. Inoltre, l’ordinanza ha ritenuto
che, seppur costretto a muoversi con le stampelle a seguito di un incidente stradale, il
ricorrente non fosse stato in assoluto impedito dal recarsi sui luoghi e dall’indicare i
terreni interessati ai complici e che i sodali si fossero riferiti espressamente alla sua
persona, indicata in modo inequivoco come “Peppe Pontillo”, quale autore delle attività
programmate e realizzate di danneggiamento, funzionali a costringere il Valenti a
cedere alle richieste estorsive.
In riferimento a tale specifico addebito non può, infine, negarsi che la descrizione
delle condotte e delle loro modalità esecutive, caratterizzate da un crescendo di
intimidazioni ed atti lesivi – dalla collocazione di bottiglie incendiarie, alle sollecitazioni
scritte a rinvenire un amico tramite il quale ricevere la “protezione” del clan ed ai
danneggiamenti degli impianti-, sia stata ritenuta significativa del tipico agire mafioso
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collaborazione e la condivisione delle iniziative criminose del Lomonaco e le

Trasmessa copia ex art. 2à
n. I ter L. 8-8-915 205 332

Ronja
sufficiente ad integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. nr. 203/91, che,
seppure non citata esplicitamente, è stata considerata come sussistente nella
descrizione in fatto dei comportamenti criminosi, esposta a pag. 2 dell’ordinanza
impugnata.
2. Anche le censure relative alle esigenze cautelari non colgono nel segno: il
collegio del riesame ha motivatamente ravvisato il pericolo di recidivazione specifica in

ricorrente nel mettersi a disposizione del clan facente capo al Lomonaco ed ai suoi
referenti di Giarre e nell’espletare i vari incarichi conferitigli, della spregiudicatezza
dimostrata nella loro esecuzione, della sua personalità negativa; sulla base di tali
elementi ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di altri gravi reati e la
possibilità di una ripresa dei contatti con altri sodali, nonché adeguata la sola misura
custodiale in carcere, il tutto con motivazione sintetica, ma congrua rispetto alle
risultanze fattuali, oltre che sufficiente ad esternare le ragioni della decisione.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2015.

ragione di pluralità e gravità di condotte illecite, dell’incondizionata disponibilità del

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