Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49919 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49919 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALDIERO ROBERTO N. IL 20/11/1964
avverso la sentenza n. 22356/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.153 ricorrente CALDIERO Roberto
Motivi della decisione
Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe, proposto per tramite
del difensore, dall’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Roma con
sentenza resa in data 9 maggio 2012, della contravvenzione di cui all’art. 116,
commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Roma il 15 marzo 2008 e per
seguito a questa Corte per la trattazione previa conversione in ricorso.
Il prevenuto si duole della sproporzione per eccesso della pena inflitta e del
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte della congrua
motivazione della sentenza impugnata
laddove, in applicazione dei criteri
stabiliti dall’art. 133 cod. pen. agli effetti della determinazione della pena si è in
particolare tenuto conto dei molteplici e gravi precedenti penali riportati
dall’imputato oltreché della gravità del fatto commesso, nonostante la pregressa
revoca prefettizia della patente di guida.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
l’effetto condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; appello rimesso in