Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49918 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49918 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDOLA SALVATORE N. IL 25/05/1985
avverso la sentenza n. 6129/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.148 ricorrente MENDOLA Salvatore
Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. sul presupposto della riconosciuta responsabilità del predetto in ordine al
delitto di furto di cui agli artt.624,625 nn2 e 7 cod. pen commesso in Milano il

mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il gravame è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l’obbligo della
motivazione della sentenza di patteggiamento non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della stessa: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto ; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Nel caso di specie, il Giudice
di prime cure ha escluso la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell’art.
129 codice di rito,atteso quanto emerso dal verbale di arresto e degli altri attui di
P.G.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione

22 maggio 2012, lamentando vizi di difetto della motivazione in punto alla

censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento
che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del
giudica bile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come
questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Il ricorso è quindi inammissibile.

i

x

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

PQM

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