Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49915 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49915 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JIBOEV FENIKS ALIAS N. IL 13/03/1971
avverso la sentenza n. 12522/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.142 ricorrente JIBOEV FENIKS
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di cui in epigrafe, di
quale responsabile del delitto di cui agli artt. 56,624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
commesso in Roma il 30 giugno 2012, dolendosi del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento, non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione ed alla comparazione delle circostanze, ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, (ex pluribus, Sez.VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): ipotesi nella
fattispecie neppure prospettata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1500,00, in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì 13 febbraio 2013.
applicazione concordata della pena ( esattamente conforme a quella patteggiata)