Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49914 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49914 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPITANI WALTER N. IL 11/12/1969
avverso la sentenza n. 11280/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.141 ricorrente CAPITANI Walter
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, emessa nei
suoi confronti quale responsabile del delitto di cui agli artt.56,624,625 n.2
cod.pen. commesso in Roma il 14 giugno 2012, deducendo la violazione
proscioglimento pur sussistendone i presupposti.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. perché
il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito
all’imputato,una volta concluso e ratificato l’ accordo ex art. 444 cod.proc.pen.,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 dello
stesso codice, senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa
delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, in difetto di ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
dell’articolo 129 cod.proc.pen. per non avere il giudice pronunciato sentenza di