Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49913 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49913 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC BAJRO N. IL 02/10/1973
avverso la sentenza n. 11514/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.140 ricorrente HRUSTIC BAJR0

Motivi della decisione
L’imputata ricorre per cassazione a mezzo del difensore contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, emessa nei
suoi confronti quale responsabile dei delitti di cui agli artt.56,624,625 n.2

dell’articolo 129 cod.proc.pen. per non avere il giudice pronunciato sentenza di
proscioglimento pur sussistendone i presupposti.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. perché
il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito
all’imputato,una volta concluso e ratificato l’ accordo ex art. 444 cod.proc.pen.,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 dello
stesso codice, senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa
delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, in difetto di ragioni di esonero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

cod.pen. commesso in Roma il 18 giugno 2012, deducendo la violazione

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