Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49912 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49912 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 13/02/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTEALEGRE CHACON EDGAR N. IL 22/07/1980
ESPITIA RUIZ JONATHAN N. IL 11/07/1984
HERRERA RUBIO CARLOS N. IL 14/10/1978
SALGAR GHEVARA JUAN N. IL 02/01/1981
avverso la sentenza n. 2491/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
4
n.139 ricorrenti MONTEALEGRE CHACON – HERRERA RUBIO – ESPITIA RUIZ SALGAR GHEVARA.
Motivi della decisione
Gli imputati propongono, per tramite del difensore,ricorso cumulativo per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata, emessa nei loro confronti quali responsabili del delitto di cui agli
2012, deducendo la violazione dell’articolo 129 cod.proc.pen. per non avere il
giudice pronunciato sentenza di proscioglimento, pur sussistendone i
presupposti.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. perché
il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito
all’imputato,una volta concluso e ratificato l’ accordo ex art. 444 cod.proc.pen.,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 dello
stesso codice, senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00,ciascuno, a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, in difetto di ragioni di
esonero.
PQM
Dichiara
inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00, ciascuno, in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
artt.110,624-bis,625 nn.2 e 5 cod.pen.,commesso in Carpenedolo il 24 giugno