Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49910 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49910 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO ANGELO N. IL 13/05/1986
avverso la sentenza n. 2176/2009 TRIBUNALE di CATANIA, del
16/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.118 ricorrente DI BENEDETTO Angelo

Motivi della decisione

Il ricorso come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato – riconosciuto
responsabile dal Tribunale di Catania della contravvenzione di cui all’art. 116

infondato e deve quindi esser giudicato inammissibile. Il ricorrente deduce vizi
motivazionali della sentenza impugnata, in termini invero apodittici ed astratti, a
fronte dell’apparato argomentativo di tale decisione,da ritenersi invero congruo
ed esaustivo ancorchè succinto, con il quale si è dato atto della incontestabile
sussistenza della penale responsabilità del prevenuto, colto alla guida di
motociclo benché privo della patente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

cod, strada, commessa in Catania il 5 aprile 2008 – risulta manifestamente

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