Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49909 del 13/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49909 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ALESSIO N. IL 17/04/1978
avverso la sentenza n. 214/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
22/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.117 ricorrente SPINELLI Alessio

Motivi della decisione
Contro la sentenza in epigrafe, l’imputato – dichiarato responsabile, con
doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto di
cui agli artt.110 cod.pen., 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990,commesso in
Pescara il 19 novembre 2007 e condannato alla pena di giustizia –

interpone

legge in punto all’omessa concessione delle delle attenuanti generiche.
Il ricorso è palesemente inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,

perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, con motivazione del tutto congrua
,coerente con le risultanze, conforme alla legittima applicazione della normativa di
riferimento e comunque esaustiva ha ribadito l’immeritevolezza del prevenuto a
fruire di dette attenuanti in ragione del precedente specifico riportato,rimarcando
altresì la congruità della pena inflitta.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

ricorso per cassazione per tramite del difensore, deducendo vizi di violazione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA