Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49907 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49907 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OREFICE FABIO N. IL 31/08/1984
avverso l’ordinanza n. 2471/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BQNITO;
letteis2Whonclusioni del PG Dott. “? ■-Z:\-\s3 c..524?k,S;-“\–% Q._\k\fa._\\Rb,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/10/2015

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 5 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, adito ai
sensi dell’art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposto da Orefice
Fabio, in stato di custodia cautelare in carcere per il reato di porto e
detenzione di arma da sparo aggravato, ai sensi dell’art. 7 1.
203/1991, sia per le modalità che per le finalità agevolative, avverso
l’ordinanza con la quale il GIP dello stesso tribunale aveva negato
la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli
arresti domiciliari invocata dall’appellante.
Il Tribunale chiariva che con i motivi di appello la difesa non aveva
contestato la ricorrenza nella fattispecie di un grave quadro
indiziario a carico dell’indagato, ma aveva sostenuto la tesi che i
fatti accertati non consentivano la contestazione dell’aggravante di
cui all’art. 7 1. 203/1991, assunto questo palesemente contraddetto,
per il tribunale stesso, dalla puntuale ricostruzione dei fatti di causa
rinvenibile nella ordinanza genetica della misura in corso, quella del
GIP del Tribunale di Napoli del 16 febbraio 2015, nella quale
risulta particolarmente valorizzato il tentativo di omicidio in danno
dell’Orefice ed il collegamento di tale vicenda con la condotta
contestata in atti, collegamento saldamente provato dal contenuto
delle intercettazioni telefoniche, comprovanti, altresì, della
immediata reazione del clan Pesce all’azione dimostrativa
dell’indagato; precisava al riguardo il tribunale che un’ora circa
dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco contro la porta di
ingresso del pregiudicato Bruno D’Arigelo, era stata consumata una
immediata reazione da parte di Foglia Giuseppe ed altro soggetto
non identificato contro l’abitazione della madre dell’indagato. Le
intercettazioni telefoniche, sempre ad avviso del tribunale,
chiarivano poi ampiamente la matrice camorristica dei due episodi.
Di qui la conclusione della sicura ricorrenza dell’aggravante
contestata, nel duplice profilo detto e di qui la ricorrenza, altresì,
nella fattispecie, di eccezionali esigenze cautelari diversamente non
soddisfabili, tenuto conto della circostanza, per più versi decisiva,
che l’arma utilizzata dall’appellante è ancora nella sua disponibilità.
2. Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza anzidetta l’Orefice,
assistito dal difensore di fiducia, denunciando la illegittimità del
provvedimento impugnato per vizio della motivazione.

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Argomenta, in particolare, la difesa ricorrente: il tribunale ritiene di
poter collocare la condotta imputata all’indagato nella
contrapposizione tra fazioni malavitose in lotta tra loro, quella dei
Pesce/Marfella e quella dei Mele, tesi contrastata dalla difesa con
argomenti e deduzioni rimasti senza risposta e per nulla considerati;
nonostante il diverso argomentare del giudice territoriale, le
intercettazioni non contengono affatto indizi specifici circa
l’appartenenza o la vicinanza dell’Orefice al clan Mele; anzi, le
intercettazioni dette provano esattamente il contrario, e cioè la
volontà di vendetta dell’indagato contro il clan Pesce che aveva
attentato alla sua vita, clan Pesce al quale, come riferito
dall’indagato al comandante della stazione cc. di Pianura, lo stesso
Orefice versava un pizzo di 500,00 euro mensili; di qui la illogicità
di ritenere la vicinanza dell’Orefice al clan al quale versava il
“pizzo”; le intercettazioni telefoniche non hanno registrato alcun
contatto tra l’Orefice ed esponenti del clan Mele, in favore del quale
l’indagato viene accusato di aver agito; di qui la logica conclusione
che non ricorrono dati indiziari a sostegno della contestazione
relativa all’aggravante in discussione e che illogica si appalesa la
contraria motivazione impugnata; il tribunale ha ignorato le
argomentazioni difensive qui riproposte e tanto integra grave vizio
motivazionale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova precisare che la difesa ricorrente ha impugnato in appello
l’ordinanza del GIP con la quale, dopo quella dispositiva della
misura evidentemente non impugnata, è stata rigettata la sua
domanda volta alla sostituzione della misura in atto con quella degli
arresti domiciliari. L’appello peraltro ha ad oggetto esclusivamente
la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991, negata
dal ricorrente sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di
causa, alternativa a quella ritenuta logicamente dal GIP e dal
Tribunale (delle quali si è data sintetico ma esaustiva sintesi in
premessa) a loro volta confermative di quella posta a fondamento
della misura genetica oggi contestata in assenza di nuove
acquisizioni processuali.
Di qui la palese natura di merito della doglianza in esame
incompatibile con la presente fase processuale.
5. Il ricorso è, quindi, inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle spese

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Trasmessa copia ex art 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
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del procedimento che di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. DISPONE trasmettersi a
cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. c.p.p..
Roma, addì 14 ottobre 2015

P. Q. M.

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