Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49907 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49907 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALO JOSSEF N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 4129/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.115 ricorrente ALO 30SSEF

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe, emessa in parziale riforma di quella di primo grado ( che lo
dichiarò responsabile di due distinte violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,

attenuante del fatto lieve e delle attenuanti generiche ) in punto pena e previo
assorbimento della contestazione di cui al capo A in quella identica enunciata al
capo B, di detenzione a fini di spaccio del maggior quantitativo di cocaina pari a
gr.,3,2225. Lamenta in ricorrente del tutto genericamente vizi di difetto della
motivazione.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini aspecifici ed assertivi e perchè privo di qualsivoglia contenuto di
effettiva e puntuale critica alla decisione impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q I■1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

commesse in Torino il 12 marzo 2011 previo riconoscimento della speciale

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