Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49906 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49906 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISA ANTONIO N. IL 04/03/1958
avverso la sentenza n. 6450/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

74-

n.114 ricorrente PISA Antonio

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di condanna di cui in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale

strada,commessa in Napoli, il 13 maggio 2008 è inammissibile ex art. 606,
comma 3 0 codice di rito.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da censure logiche, avendo messo il rilievo che l’imputato fu fermato dai
Carabinieri ” alla guida dell’autovettura Peugeot 106 targata FIN 27646 ”
benché la patente gli fosse stata revocata con provvedimento prefettizio del 6
febbraio 2001, come accertato con un controllo dei terminali in dotazione alla
P.G.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

P Q I•1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod.

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