Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49904 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49904 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANISCALCO MAURIZIO N. IL 15/02/1965
avverso l’ordinanza n. 180/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28.10.2014 la Corte d’appello di Brescia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione
in sede esecutiva formulata ex art. 671 cod.proc.pen. da Maniscalco Maurizio.
2.

Ricorre per cassazione Maniscalco Maurizio, personalmente, deducendo

mancanza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento della fungibilità, nel
computo della pena complessiva da espiare, del periodo di custodia cautelare
presofferto a far data dall’8.01.2013, che era stata formulata in sede di

sorveglianza di Milano.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Il ricorrente non muove alcuna censura al provvedimento di diniego di
riconoscimento della continuazione che aveva costituito oggetto della sua istanza
originaria, ma si limita a lamentare l’omesso esame della diversa istanza di
fungibilità del presofferto ex art. 657 cod.proc.pen., con cui assume di aver
legittimamente ampliato la materia devoluta alla cognizione del giudice
dell’esecuzione.
Questa Corte ha in effetti affermato il principio per cui la proposizione in udienza
di un’istanza aggiuntiva dinanzi al giudice dell’esecuzione, già ritualmente
investito di altra questione dallo stesso interessato, non comporta
l’inammissibilità della nuova istanza, potendosi porre rimedio all’intempestività
della medesima mediante il rinvio della trattazione ad altra udienza, così da
garantire, nell’osservanza del termine stabilito dall’art. 666 comma 3 del codice
di rito, l’intervento del pubblico ministero la cui partecipazione è prevista come
necessaria (Sez. 1 n. 13986 dell’1/03/2005, Rv. 231438).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non aveva formalizzato alcuna domanda
(aggiuntiva) di riconoscimento della fungibilità nel corso dell’udienza in camera
di consiglio, in termini tali da determinare l’insorgenza di un obbligo del giudice
dell’esecuzione di provvedere sul punto, ma si era limitato a insistere – a verbale
– nell’istanza originaria di applicazione della continuazione; la doglianza sul
mancato computo di una (pretesa) fungibilità nell’ordine di esecuzione delle pene
in espiazione emesso dal pubblico ministero, verbalizzata in sede di dichiarazioni
rese dal Maniscalco al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione ai sensi
dell’art. 666 comma 4 cod.proc.pen., risulta formulata in termini del tutto
generici, che non si sono tradotti in alcuna specifica istanza, così da non
generare, da un lato, alcun reale ampliamento della materia sulla quale il giudice(fi)
1

dichiarazioni rese ex art. 666 comma 4 cod.proc.pen. al magistrato di

era tenuto a pronunciarsi, e da non precludere, dall’altro, al condannato di
proporre ex novo un apposito incidente di esecuzione al riguardo.
3. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di omessa motivazione dell’ordinanza
impugnata e il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria equamente quantificata in 1.000 euro.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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