Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49903 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49903 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIRAUDO ROBERTO MICHELE N. IL 10/11/1956
To£
avverso la sentenza n. 227/2011 TRM.ISEZ.DIST. di SUSA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.111 ricorrente GIRAUDO Roberto

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena, di cui in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale responsabile dei

agosto 2010, deducendo la violazione dell’articolo 129 cod.proc.pen. per non
avere il giudice pronunciato sentenza di proscioglimento pur sussistendone i
presupposti.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. perché
il motivo è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito
all’imputato,una volta concluso e ratificato l’ accordo ex art. 444 cod.proc.pen.,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 dello
stesso codice, senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa
delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, in difetto di ragioni di esonero.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

delitti di cui all’art. 189 commi 6 e 7 cod. strada, commessi in Condove il 20

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