Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49901 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49901 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLODIS SANDRO N. IL 26/11/1962
avverso la sentenza n. 3075/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
24/11/20 1f4
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.109 ricorrente BELLODIS Sandro

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi di merito, del reato di
cui all’art. 186 comma 7 0 cod. strada commesso in Cortina d’Ampezzo il 19

di ammenda – ha interposto ricorso per cassazione per tramite del
difensore,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto, per quanto in questa sede rileva, per vizi – manifestamente infondati di violazione di legge e di difetto della motivazione, in punto pena nonché in
relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all’eccessiva
durata della sospensione della patente di guida ed alla disposta confisca del
veicolo.
La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, ha reso
adeguata ed esaustiva motivazione per escludere, in corretta applicazione delle
disposizioni di legge, il riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche
attesa la obiettiva gravità e pericolosità della condotta che impose l’intervento
dei Carabinieri per aver proceduto, il furgone guidato dall’imputato ( che mostrò
subito di aver difficoltà a reggersi in piedi, linguaggio sconnesso ed alitosi
alcoolica) ad andatura irregolare ed invadendo l’opposta corsia di marcia. La
Corte distrettuale ineccepibilmente ha inoltre messo in luce il precedente
specifico riportato dall’imputato ancorchè molti anni addietro.
Con ulteriori ed ineccepibili argomentazioni ed in nome dell’effetto preventivo e
deterrente della pena, ha sottolineato la Corte d’appello la congruità della pena
irrogata dal Tribunale,fissata al di sotto della media tra massimo e minimo
edittale nonché della parimenti congrua durata della sospensione della patente di
guida,fissata in UN anno e quindi

proporzionata alla gravità del rifiuto di

sottoporsi all’alcooltest, in presenza della descritta condotta di guida.
Assolutamente inconferenti vanno infine ritenute la doglianze in tema di confisca
che, quale sanzione amministrativa accessoria (cosiccome qualificata dalla
recente novella ), deve esser obbligatoriamente irrogata a colui che si rende
responsabile del reato de quo, come evidenziato dalla sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i

dicembre 2008 e condannato alla pena di mesi SEI di arresto ed euro 2.300,00

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

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