Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49900 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49900 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BISCEGLIA ANTONIO N. IL 16/10/1983
eí19
avverso la sentenza n. 7869/2010 TRIBUNALE di COSENZA, del
06/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.93 ricorrente BISCEGLIA Antonio
Motivi della decisione
Contro la sentenza di cui in epigrafe,l’imputato – giudicato responsabile della
contravvenzione di cui all’art.116 cod.strada commessa in Luzzi 14 settembre
2010 e condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di euro 2.000,00 di
ammenda – ha proposto appello ( poi convertito in ricorso per cassazione dalla
delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda) lamentando il diniego
delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflittagli.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 613 cod.proc.pen. perché proposto dall’ avv.
Pierfrancesco Cutrì, del foro di Cosenza,in veste di difensore non abilitato in
quanto non iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti, come accertato dalla
cancelleria.
In subordine, deve rilevarsi che, con motivazione congrua, il Giudice di prime
cure ha denegato all’imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche (
applicando peraltro una pena congrua pressoché pari al minimo edittale ) sul
rilievo della infondata – ma potenzialmente fuorviante – dichiarazione spontanea
dallo stesso resa in ordine al fatto di aver dovuto sostituire alla guida la moglie,
poco prima del controllo, a causa del pianto della bambina di un anno,
trasportata sull’automobile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
Corte d’appello di Catanzaro con ordinanza in atti, sul rilievo dell’inappellabilità