Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 499 del 21/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 499 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISAN EUGEN nato il 11/06/1975 a GALATI( ROMANIA)
avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 02/02/2017, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del Tribunale di
Torino, in data 16/06/2016, nei confronti di CRISAN EUGEN in relazione ai reati
di cui agli art.337, 582 e 585, 648 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Con dichiarazione pervenuta in data 20 luglio 2017 il ricorrente
personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. pro. pen.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
Data Udienza: 21/11/2017
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/11/2017
Estensore
aola
Il Pres
Ugo De
ienzo
Il Consigli
Ser