Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 499 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 499 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOVINO SANTO N. IL 20/11/1947
avverso l’ordinanza n. 125/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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Data Udienza: 03/11/2015

1. Scovino Santo rivolgeva istanza al Tribunale di Milano, giudice
dell’esecuzione, chiedendo, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., che l’adito
giudice dichiarasse non esecutiva la sentenza pronunciata a suo
carico il 24 giugno 2013 dal tribunale milanese per nullità della
notifica sia dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., sia del relativo estratto
contumaciale, eseguita, quest’ultima, presso la residenza della
moglie e non già presso il domicilio eletto. In subordine chiedeva il
predetto la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., co. 2
e 2-bis, per la proposizione dell’appello giacchè venuto l’istante a
conoscenza della sentenza di condanna in suo danno al momento
della cattura in esecuzione della stessa; in ogni caso con
conseguente scarcerazione dell’istante.

2. Il Tribunale adito, con ordinanza del 5 dicembre 2014, rigettava
l’istanza osservando che eventuali irregolarità dell’avviso ex art.
415-bis c.p.p. non possono essere fatte valere con incidente di
esecuzione perché ormai coperte dal giudicato e che, nel caso
dedotto, la notificazione dell’estratto contumaciale appariva
regolarmente eseguita, il 15.10.2013, presso l’abitazione familiare,
in Crema, via Pagliari 56, a mani del figlio dello Scovino e questo
dopo che il ricorrente era risultato irreperibile presso il domicilio
eletto in Paullo, via Manzoni, 7. Osservava altresì il Tribunale che
in Crema era stato altresì notificato il provvedimento di esecuzione
di pene concorrenti in data 5.8.2014 e che là, secondo i CC., lo
Scovino era di fatto domiciliato con la famiglia (nota del
23.5.2012).
3. Avverso l’ordinanza del G.E. ricorre per cassazione l’interessato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità
perché nulla la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza
8293/13, resa dal Tribunale di Milano, per violazione dell’art. 161
c.p.p.. Deduce in particolare al riguardo la difesa ricorrente: in data
7.12.2010 Scovino Santo eleggeva domicilio in Paullo, via Manzoni
71 (documento allegato al ricorso); le notificazioni richiamate nel
provvedimento impugnato risultano invece eseguite per errore non
già al numero 71, luogo del domicilio eletto, ma al numero civico 7,

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

erroneamente ritenuto tale; l’estratto contumaciale è stato quindi
notificato presso il domicilio della moglie separata dello Scovino, in
Crema, alla via Pagliari, 56, eppertanto irritualmente ed in
violazione dell’art. 161 c.p.p.; l’errore è altresì dimostrato dal
certificato di residenza del 13.9.2014, dove è indicato Paullo, via
Manzoni, 71; in conclusione: essendo stato notificato l’estratto
contumaciale non a mani proprie, ma del figlio in un luogo diverso
da quello presso il quale l’interessato aveva eletto domicilio,
consegue la nullità assoluta ed insanabile della notifica medesima.
4. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata giacchè
fondato il rilievo difensivo e nulla la notifica impugnata.
5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Secondo superiore
insegnamento la notificazione della citazione dell’imputato
effettuata non già presso il domicilio eletto ma in luogo diverso,
non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della
notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad
una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) cod. proc.
pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma
primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di
deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di
cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o
risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la
nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo cod.
proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del
processo (Cass., Sez. U., Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Rv.
229540).
Nel caso di specie la notifica è avvenuta in luogo diverso da quello
ritualmente indicato come domicilio eletto ed a mani di persona
diversa dal diretto interessato, domiciliato in città anch’essa diversa
da quella dove il ricorrente ha la residenza da anni. Di qui la
considerazione che non appare in astratto né risultano dati concreti
dai quali dedure con la necessaria certezza che l’imputato abbia
avuto conoscenza della notifica dell’atto per cui è causa, con la
conseguenza che la notifica in discussione è inficiata da nullità
2

assoluta ed insanabile rilevabile in ogni stato e grado del processo
(in al senso, anche più di recente, Cass. Sez. 5, n. 48652 del
29/10/2009, Rv. 245829).

P.T.M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, addì 3 novembre 2015
I ,7esidente

6. L’Ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Milano che provvederà ad applicare la
lezione giurisprudenziale innanzi richiamata, alla luce di
considerazioni fattuali aderenti alla realtà e non già travisati.

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