Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49899 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49899 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLIMAN SIDIBEH N. IL 23/06/1983
avverso l’ordinanza n. 304/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRENTO, del 18/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/e
le conclusioni del PG,1302-7
<24.5z4.9L... Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 14/10/2015 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento del 28 maggio 2014 il Magistrato di sorveglianza di Trento rigettava l'istanza di permesso premio proposta, ai sensi dell'art. 30-ter 0.P., da Soliman Sidibeh perché ricorrente nella fattispecie, ad avviso del giudicante, il pericolo di fuga del detenuto, privo in Italia di riferimenti familiari e fortemente interessato a sottrarsi all'espulsione essendogli stata negata la protezione internazionale. Il decreto del giudice di prima istanza veniva pienamente condiviso dal Tribunale di sorveglianza di Trento il quale, adito con reclamo del detenuto, lo rigettava con ordinanza del 18 agosto 2014. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale ricorre per cassazione l'interessato, con atto personalmente redatto, con il quale ne denuncia la illegittimità perché inficiato, a suo avviso, da nullità per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto non dato avviso al difensore di fiducia, avv. Giovanni Guarini, dell'udienza fissata il 18 agosto 2014 per la discussione del reclamo e perché non osservato il periodo di sospensione feriale dei termini in assenza di una richiesta in tal senso della difesa e dell'interessato. 3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso dappoichè infondate entrambe le eccezioni processuali, la prima perché presente all'udienza difensore designato in sostituzione da quello di fiducia e la seconda perché non rilevata in udienza, attesa la partecipazione ad essa della difesa dell'interessato. 4. Il ricorso è infondato. 4.1 Quanto alla prima eccezione osserva la corte, in adesione ai rilievi del P.G. in sede, che dalla lettura del verbale di udienza si evince che l'avv. di fiducia del reclamante, Giovanni Guarini, non era presente, ma che in sostituzione era stato designato l'avv. Giovanni Rambaldi, come da sua dichiarazione riportata a verbale, difensore che ha esercitato l'ufficio riportandosi all'istanza e null'altro deducendo. In tali contesti processuali non può che rilevarsi la regolarità del costituito contraddittorio e l'assenza di qualsivoglia vulnus difensivo nei termini denunciati in ricorso, attesa la presenza di 1 4.2 Del pari infondata è la residua eccezione. Come ribadito da Cass. Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv.246633, la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica pertanto sia ai termini di comparizione che a quelli previsti per la decisione. Da ciò consegue che la inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di notifica all'interessato e al difensore dell'avviso di udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza e quella di celebrazione dell'udienza medesima, inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata nel procedimento in questione, determina nullità di ordine generale "ex" art. 178, lett. c) cod. proc. pen.. Tale nullità non ha però carattere assoluto, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'interessato o del suo difensore, sicché è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 stesso codice (Cass., Sez. 1, n. 2640 del 06/04/2000, Rv. 216198; Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, Rv. 263223; id. N. 41581 del 2009 Rv. 245055). Nel caso di specie all'udienza del 18 agosto, ricadente in pieno periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla 1. 7 ottobre 1969, n. 742 ed in quanto tale fissata in violazione del termine a comparire posto a tutela della difesa, è comparso l'avv. Giovanni Rambaldi, sostituto processuale dell'avv. di fiducia del ricorrente, il quale ha espletato le sue difese nel merito nulla deducendo quanto a rilievi procedimentali. Non v'è stata pertanto né tempestiva eccezione difensiva al riguardo e, nel contempo, la maturata nullità c.d. a regime intermedio risulta ampiamente sanata. 5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.T.M. la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 14 ottobre 2015 Il cons. est. difensore regolarmente designato in sostituzione ed attesa la espletata attività difensiva concretamente svolta dallo stesso.

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