Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49899 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49899 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAGARDOY GRAWE DANIEL N. IL 22/10/1975
611.920 70
avverso la sentenza n. 1325/2011 TRIBNEZ.DIST. di ORBETELLO,
del 01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.92 SAGARDOY GRAWE DANIEL

Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sul
presupposto della riconosciuta responsabilità del predetto in ordine al reato di cui
all’art. 186 comma 2 -sexies e comma 7 cod. strada, commesso in Monte

pen. con riferimento all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida in assenza di accertamento giudiziale del
fatto reato e comunque siccome non ricompresa nell’accordo sulla pena
intervenuto tra le parti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che l’art. 222 del codice della strada espressamente qualifica come
sanzione amministrativa accessoria la sospensione e la revoca della patente di
guida, deve rilevarsi che la previsione dell’art. 445 cod.proc.pen. è norma di
carattere eccezionale; come tale non può essere estensivamente interpretata
come comprensiva, oltre che delle pene accessorie, anche delle sanzioni
amministrative, le quali, pertanto, devono essere applicate dal giudice anche con
la sentenza prevista dall’art. 444 cod.proc.pen., a nulla rilevando che di tale
sanzione possa non esservi menzione nella richiesta dì patteggiamento, giacché avendo per oggetto il procedimento speciale in questione le pene per i reati
contestati e non anche le sanzioni amministrative accessorie – tali sanzioni non
possono formare oggetto di accordo tra le parti.
Ne deriva che, con la sentenza di patteggiamento deve obbligatoriamente
essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida prevista dall’art, 186, comma 7 cod.strada, financo se la stessa
sanzione fosse stata già disposta dal prefetto in via cautelare. In senso contrario,
non potrebbe opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta
menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può
formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena,
conseguendo di diritto alla sollecitata pronuncia. Neppure potrebbe opporsi che
la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del
reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione
della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento

sui

generis del reato, giusta la descrizione del fatto reato enunciata nel capo
d’imputazione,non contestata dalle parti nel formulare la relativa richiesta di
ammissione allo speciale rito alternativo ( cfr.ex multis,Sez. 4 17 febbraio 2009,

i

Argentario il 20 giugno 2010, lamentando la violazione dell’art. 444 cod.proc.

n. 15013). Deve altresì rimarcarsi che, nel caso di specie, il Giudice di prime cure
ha fissato la durata della suddetta sanzione amministrativa accessoria nella
misura di mesi sei pari al minimo edittale; donde l’inconferenza delle ulteriori
doglianze dedotte dal ricorrente in punto al vizio di difetto di motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì 13 febbraio 2013.

ravvisandosi ragioni di esonero.

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