Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49895 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49895 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SEZ. DIST. CASERTA nei confronti di:
TRIB. SEZ. DIST. MARANO
con l’ordinanza n. 216/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del
05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 09/10/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 11.244/2015 R. G.

Udienza del 9 ottobre 2015

Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona
del dott. Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la
inammissibilità del conflitto.

i. — Nel giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Santa
Maria Capua Vetere — nella fase degli atti successivi alla deliberazione della sentenza 16 luglio 2014 – a carico di Giuseppe Cerqua

a) dichiarato colpevole del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in relazione al rogito di compravendita
stipulato col ministero del notaio Giovannibattista Musto, in Caserta
il 2 febbraio 2007, per aver falsamente dichiarato al pubblico ufficiale
rogante che l’immobile trasferito alla acquirente Maria Giovanna
Grippa non era gravato da alcun vincolo, mentre il bene era stato sequestrato il 21 luglio 2003;
b) prosciolto dagli ulteriori delitti del medesimo titolo contestati in
continuazione, essendo i reati estinti per prescrizione,
il difensore del giudicabile, mediante atto del 20 febbraio
2015, in concomitanza del deposito, effettuato in pari data, del gravame avverso la ridetta sentenza (con richiesta di assoluzione del reato per cui ha riportato condanna e, gradatamente, di proscioglimento
per prescrizione; di rigetto della domanda risarcitoria della parte civile; di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena), ha presentato denunzia di conflitto positivo di
competenza con riferimento al giudizio promosso davanti al Tribunale ordinario di Napoli — Sezione distaccata di Marano a carico
della stesso giudicabile, imputato, giusta decreto di citazione del 4
marzo 2010, di varie contravvenzioni previste e punite dell’articolo
44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, commesse o accertate il 28 gennaio 2008 (capo A), il 30 gennaio 2008
(capo B), ancora il 30 gennaio 2008 (capo G), delle contravvenzioni
di cui agli articoli 64 e 71, 65 e 72 del TU cit. (capo E) e di cui agli articoli 83 e 95 del TU cit. (capo F), commesse il 24, il 28 e il 30 gennaio 2008; dei delitti di violazione dei sigilli accertati il 28 gennaio
2008 (capo B) e il 30 gennaio 2008 (capo D), dei delitti di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, commessi il 24 novembre e il 6 dicembre 2004 (capo H), in varie date dal 2005 al 2007
e in concorso formale con delitti di truffa, in relazione ai rogiti di
compravendita stipulati col ministero dei notai Roberto Labate e
Giovambattista Musto (capo L), il 7 marzo 2008 (capo M) e, ancora,
il 7 marzo 2008 (capo O), dei delitti di truffa tentata, commessi il 24

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Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 11.244/2015 R.G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

Il difensore ha dedotto: sussiste continenza tra il reato giudicato dal
Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere e i « fatti […] più
ampi sottoposti alla decisione del giudice di Napoli »; la « duplicazione » del processo integra la ipotesi del conflitto positivo di competenza, in quanto alla udienza del 16 luglio 2014 il Tribunale ordinario
di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di « riunione »
del procedimento a quello pendente davanti al Tribunale ordinario di
Napoli; il conflitto deve essere regolato colla affermazione della competenza di quest’ultimo giudice siccome « investito della cognizione
del fatto più esteso »
A corredo della denunzia il difensore ha allegato in copia, il decreto di

citazione a giudizio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Napoli il 4 marzo 2010, la sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere del 16 luglio 2014 e l’atto
di appello.
Con ordinanza del 5 marzo 2015 il Tribunale ordinario di Santa
Maria Capua Vetere ha inoltrato gli atti a questa Corte regolatrice, facendo rinvio alle considerazioni espresse nella propria ordinanza del
16 luglio 2014.
2. –

3. — Il conflitto positivo di competenza, siccome denunziato
All’imputato, è insussistente.
3.1 — Giova in limine considerare in linea di principio — e con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte — sul punto della ammissibilità del conflitto positivo di competenza in relazione a giudizi pendenti in grado differente
(in secondo grado è, infatti, da ritenersi pendente per effetto della
proposizione del gravame il processo nel quale è intervenuta la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cfr. al riguardo Sez.
Un., n. 47008 del 28/10/2009, D’Amato), che, sebbene alcuni (non
recenti) arresti di legittimità, paiono escludere la ammissibilità del
conflitto positivo tra giudici di grado diverso (Sez. i, n. 3899 del
26/05/1999, Busi, Rv. 213946 e Sez. 1, n. 37105 del 23/10/2002, Auriemma, Rv. 222484), è preferibile la conclusione opposta.
La limitazione dei conflitti nell’ambito ai giudici equiordinati alla
stregua dei gradi del processo non trova alcun addentellato nel dato
offerto dal diritto positivo.

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novembre e il 6 dicembre 2004 (capo I) e il 7 marzo 2008 (capo N), e
del delitto di furto aggravato commesso fino al gennaio 2009 (capo
P).

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Ricorso n. 11.244/2015

R. G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

Né ha fondamento la considerazione che la formazione del giudicato
in uno dei procedimenti precluderebbe la prosecuzione dell’altro.

Per vero, l’istituto dei conflitti è preordinato proprio a prevenire la
sovrapposizione dell’esercizio della funzione giurisdizionale per il
medesimo fatto nei confronti della stessa persona.
3.3 — Quanto al merito della denunzia, il conflitto si rivela insussistente.
3.3.1 — Innanzi tutto, è privo di giuridico pregio l’assunto della parte
privata denunziante circa la « continenza dei fatti ».

L’esercizio della azione penale a carico del medesimo imputato per
fatti ulteriori e diversi rispetto alla condotta delittuosa, giudicata con
la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e devoluta, per
effetto del gravame interposto, alla cognizione della Corte di appello
di quel distretto, non comporta alcuna relazione di c o ntinenza del
fatto.
Per vero la c o nt i ne nz a rileva esclusivamente in relazione (e nell’
ambito) dei singoli capi oggetto di giudizio.
3.3.2 — Deve, quindi, considerarsi che non è manifestamente configurabile alcun conflitto in ordine ai fatti diversi da quelli giudicati
dal Tribunale.
Difetta il presupposto di legge della contemporanea presa di cognizione del medesimo fatto nei confronti della stessa persona a opera di
giudici distinti.
3.3.2 — Relativamente alle (altre) condotte delittuose, giudicate dal
Tribunale, diverse dalla falsità ideologica commessa il 2 febbraio
2007, la stessa prospettazione del conflitto è, poi, resistita in radice dall’ intervenuto proscioglimento dell’imputato.
Non risulta, infatti, che la relativa declaratoria di non doversi procedere in ordine ai ridetti, residui reati abbia formato oggetto di impugnazione.
3.3.3 — Residua il delitto di falsità ideologica, commessa dal privato
in atto pubblico, perpetrato dal giudicabile in Caserta il 2 febbraio
2007.

La parte privata denunziante ha documentato la promozione della azione penale per il medesimo fatto da parte del Pubblico Ministero

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L’argomento prova troppo in quanto finirebbe con negare in radice la
ammissibilità di ogni conflitto positivo proprio di competenza. In siffatta prospettiva, addirittura, anche nel caso limite della simultanea
formazione del giudicato nei due procedimenti, soccorrerebbe pur
sempre il rimedio previsto dall’articolo 669 cod. proc. pen.

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Ricorso n. 11.244/2015

R.G.

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Udienza del 9 ottobre 2015

Ma la mera circostanza della v ocatio in ius non integra la previsione, contemplata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen., della contemporanea presa di cognizione del medesimo fatto, attriblito alla stessa persona, da parte di due (o più) giudici
ordinari. Nulla in proposito il ricorrente ha curato di allegare e, per
vero, difetta, per quanto risulta ex actis, alcun provvedimento del
Tribunale di Napoli col quale quel giudice abbia (anche implicitamente) affermato la propria competenza in ordine al delitto in parola
o, comunque, dimostrato di prendere effettiva cognizione del medesimo (Sez. i, n. 2931 del 14/12/1970, dep. 1971, Spina, Rv. 88012).
Dal perimetro della rilevanza giuridica dell’istituto del conflitto e,
correlativamente, dalla sfera di intervento della Corte regolatrice restano esclusi, alla stregua del vigente ordinamento processuale, i conflitti potenziali o virtuali (Sez. i, n. 4090 del 29/09/1994, Roseline, Rv. 199950; cui adde Sez. 1, n. 34 del 12/00989, Verbi, Rv.
180529 e Sez. 6, n. 18310 del 17/03/2004, Sottile, Rv. 229407), postulando la legge « la coesistenza [delle] volontà contrastanti di
due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione » del medesimo fatto attribuito alla stessa persona (Sez. 1, n. 4493 del
27/10/1993, Lenzi, Rv. 195742).
All’esito negativo dell’accertamento, operato al riguardo nel caso di
specie, conseguono la declaratoria della insussistenza del denunziato
conflitto positivo di competenza e la restituzione degli atti al giudice
di merito.
P. Q. M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere articolazione territoriale di Caserta.
Così deciso, addì 9 ottobre 2015.

davanti al Tribunale ordinario di Napoli — Sezione distaccata di Marano, giusta decreto di citazione diretta del 4 marzo 2010 per
l’udienza dibattimentale del 14 ottobre 2010.

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