Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49894 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49894 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO PIER LUIGI N. IL 25/10/1975
avverso la sentenza n. 2832/2011 TRIBUNALE di BARI, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.75 ricorrente ROMANO Pier Luigi

Motivi della decisione
L’imputato

ricorre, a mezzo del difensore,

per la cassazione della

sentenza di cui in epigrafe, emessa dal Tribunale di Bari, ex art. 444 cod. proc.
pen. nei di lui confronti quale responsabile del delitto di cui all’ art.73, commi 1
e 1-bis d.P.R. n. 309/1990, commesso in Gioia del Colle il 10 ottobre
2011,1amentando vizi di violazione di legge quanto alla mancata applicazione

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex muitis: Sez. I, 21 dicembre 2009, El Hanana); eventualità che,
nel caso di specie, neppure viene prospetta.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa alla stregua
degli atti processuali.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
,

Cosìfleciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

dell’art. 129 cod. proc. pen.

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