Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49893 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49893 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRUTTALDO VITTORIO N. IL 24/11/1986
avverso la sentenza n. 17041/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n. 73 ricorrente FRUTTALDO Vittorio

Motivi della decisione

Il ricorso proposto personalmente dall’imputato di cui in epigrafe – dichiarato
responsabile dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, del reato di

2009 e condannato alla pena di giustizia – risulta privo del requisito della
specificità e quindi va giudicato inammissibile. Il ricorrente si limita invero a
dedurre in astratto, inconferenti e meramente apparenti vizi motivazionali in
riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. a fronte della
argomentata pronunzia di condanna basata sull’incontestabile elemento di
colpevolezza integrato dal fatto che l’imputato fu sorpreso dalla P.G. alla guida
di autovettura benchè privo della patente di guida perché mai conseguita.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod, strada, commesso in Napoli il 15 marzo

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