Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49893 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49893 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITOCCO DANIELA N. IL 06/09/1956
avverso l’ordinanza n. 4832/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
11/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 09/10/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 2.24812015 R. G.

Udienza del 9 ottobre 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata l’il dicembre 2014, il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale e in funzione di
giudice della esecuzione, ha rigettato — per quanto qui rileva — la richiesta difensiva di declaratoria della incompetenza del Pubblico Ministero e della ineseguibilità del decreto di carcerazione emesso il 28
ottobre 2014, ai sensi dell’articolo 656 cod. proc. pen., a carico della
condannata Daniela Pitocco.

Il Collegio, ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 665,
comma 4-bis, cod. proc. pen. in virtù della condanna dal medesimo
inflitta il 16 maggio 2002 (irrevocabile dal 27 ottobre 2005) e del
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo emesso dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, il 24 giugno
2010 (irrevocabile dal 24 giugno 2014), ha motivato quanto segue.
È priva di pregio l’eccezione di incompetenza del Pubblico Ministero:
il decreto di carcerazione ha natura amministrativa e non è autonomamente impugnabile; peraltro il passaggio in giudicato della sentenza del 24 giugno 2010 ha imposto al Pubblico Ministero l’ emissione del decreto del 28 ottobre 2014 e ha spostato la competenza del
giudice della esecuzione (in precedenza fissata presso la Corte di appello di Roma), radicandola presso il Tribunale; nulla rilevano a) la
pendenza di incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello di
Roma, su rinvio della Cassazione, in ordine alla richiesta della condannata per il riconoscimento della continuazione tra reati relativi alle condanne comprese in precedente ordine di esecuzione del 29
marzo 2010, emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale; b) la sospensione del ridetto decreto del 29
marzo 2010, disposta il 12 dicembre 2012 dal Procuratore generale
della Repubblica di Roma; c) la sospensione della esecuzione della
ordinanza della Corte di appello di Roma, 30 luglio 2013, di rigetto
della richiesta della condannata di riconoscimento della continuazione, sospensione disposta dalla ridetta Corte territoriale con successiva ordinanza del 13 novembre 2013; per effetto della condanna divenuta esecutiva per ultima il Pubblico Ministero ha legittimamente
emesso il decreto di esecuzione in relazione al nuovo cumulo delle
pene (pari a quattro anni, un mese e cinque giorni di reclusione) e ha
legittimamente fatto incarcerare la condannata essendo la pena cumulata superiore ad anni quattro, in quanto il nuovo provvedimento
comporta il superamento di quello precedente (inglobato) e delle
condizioni di sospensione della esecuzione.

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Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 2.24812015

R.G.

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Udienza del 9 ottobre 2015

Il difensore deduce: il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di appello di Roma ha sospeso l’esecuzione del precedente
ordine di carcerazione del 29 marzo 2010; il 13 novembre 2013 la
Corte di appello di Roma ha, poi, sospeso l’esecuzione della propria
ordinanza del 30 luglio 2013 di rigetto della richiesta della condannata per il riconoscimento della continuazione; in seguito all’ annullamento da parte della Corte suprema di cassazione della ridetta ordinanza sospesa, il relativo procedimento è pendente davanti alla Corte
territoriale, giudice del rinvio; deve, pertanto, ritenersi tuttora operante la sospensione del 13 novembre 2013; le condanne interessate
dalla sospensione sono ineseguibili; il Pubblico Ministero non ha il
potere di « porre nel nulla » il succitato provvedimento giurisdizionale; la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto
secondo il quale la competenza funzionale del giudice della esecuzione resta fissata in relazione al momento della domanda e rende ininfluente la sopravvenienza della irrevocabilità di ulteriori condanne;
né il Tribunale ordinario di Roma, né il Procuratore della Repubblica
presso quell’ufficio sono pertanto competenti in costanza della pendenza dell’incidente di esecuzione davanti alla Corte territoriale; la
sospensione disposta dalla Corte involge la esecuzione delle condanne e non soltanto quella delle ordinanza del 30 luglio 2013, risolvendosi la contraria opinione nel Tribunale nella « interpretazione abrogativa dell’articolo 666, comma 7, cod. proc. pen. ».
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 5 giugno
2015, ha obiettato: il provvedimento impugnato è coerente col dato
normativo e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza; in particolare il provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma è autonomo rispetto al precedente
decreto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello, che resta assorbito nel provvedimento più recente; mentre la
sospensione disposta dalla Corte territoriale concerne l’ordinanza di
quella stessa Corte del 30 luglio 2013 e non anche i « titoli oggetto
del procedimento ex articolo 671 cod. proc. pen. ».
Il difensore ha replicato, con memoria depositata il 23 settembre
2015, osservando: le sentenze « sospese » dalla Corte di appello di

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2. – La condannata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero
del difensore di fiducia, avvocato Francesco Petrelli, mediante atto
recante la data del 22 dicembre 2014, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare ai sensi dell’articolo 606, comma i, lettere
e) ed e), cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità, in relazione agli articoli 125, 665, 666, comma 7, e
671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 9 ottobre 2015

R.G.

Roma, sebbene inserite nel nuovo decreto di cumulo oggetto
dell’incidente, non possono essere ritenute esecutive, in quanto sono
tuttora sub iudice per effetto dell’annullamento della ordinanza reiettiva della continuazione e della pendenza del procedimento di rinvio;
il decreto impugnato del 28 ottobre 2014 doveva concernere la condanna del Tribunale di Roma 24 giugno 2010 (divenuta irrevocabile
per ultima) e soltanto i titoli esecutivi che non costituivano oggetto
del « giudizio di rinvio » per la continuazione; è errata la tesi del
Procuratore generale della Repubblica che la sospensione della Corte
di appello riguardi esclusivamente la ordinanza del 30 luglio 2013 e
non (anche) « i titoli oggetto del procedimento ex articolo 671 cod.
proc. pen. », in quanto il riconoscimento della continuazione, comportando la riduzione della pena espianda, è potenzialmente suscettibile di incidere sulla esecuzione della carcerazione nel caso del contenimento della pena detentiva « sotto [rectius: entro] il limite dei tre
anni »; sicché la limitazione della sospensione alla ordinanza reiettiva appare affatto irrazionale, compromettendo la funzione « mitig atrice » della stessa sospensione.
5. — La Corte rileva in limine e di ufficio la incompetenza funzionale

del giudice che ha deliberato la ordinanza impugnata.
Risulta pacificamente che il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo (radicante la competenza del giudice della esecuzione) fu deliberato dal Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica
il 24 giugno 2010 (irrevocabile dal 24 giugno 2014).
Ciò non ostante il Collegio del medesimo tribunale ha ravvisato la
propria competenza in virtù della propria precedente sentenza del
16 maggio 2002 (irrevocabile dal 27 ottobre 2005) in dichiarata applicazione della disposizione dell’articolo 665, comma 4 – bis, cod.
proc. pen.
La norma recita: « Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’ esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio ».
Non ostante qualche non recente oscillazione in senso contrario (Sez.
1, n. 4914 del 07/07/2000, Raccanello, Rv. 216753), la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso della interpretazione in
senso restritttivo della disposizione alla stregua del principio di diritto secondo cui la regola fissata nell’articolo 665, comma 4 – bis cod.
proc. pen., deve ritenersi riferita alla sola ipotesi di pluralità di
provvedimenti emessi dallo stesso tribunale; mentre resta, altrimenti,
ferma la regola generale dettata dal precedente comma 4, in base alla
quale, ove l’esecuzione riguardi provvedimenti emessi
da giudici diversi, è competente il giudice, monocratico
o collegi al e che sia, dal quale è stato pronunciato il provvedimen-

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Ricorso n. 2.248/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 2.248/2015

R.G.

Udienza del 9 ottobre 2015

Nella specie, pertanto, poiché l’esecuzione concerne provvedimenti
emessi da giudici diversi (e non esclusivamente dal Tribunale di Roma) è al tribunale in composizione monocratica che spetta conoscere
l’incidente proposto dalla condannata, avendo il giudice singolo deliberato la condanna divenuta irrevocabile per ultima.
L’inosservanza della regola della competenza funzionale del giudice
della esecuzione comporta la nullità del provvedimento adottato dal
giudice a quo.
Conseguono l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata
e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica.
P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica.
Così deciso, addì 9 ottobre 2015.

to divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 2290 del 03/12/2013,
dep. 2014, D’Andrea, Rv. 258004; Sez. i, n. 25080 del 19/06/2012,
Granato, Rv. 252743; Sez. i, n. 22868 del 10/05/2011, Fazari, Rv.
250447; Sez. i, n. 31368 del 02/07/2008, Pizzo, Rv. 240680; Sez.
n. 19054 del 10/03/2004, Zequiri, Rv. 228651; Sez. i, n. 25966 del
09/05/2001, Corso, Rv. 219280; Sez. 1, n. 18938 del 21/02/2001,
Campanini, Rv. 218814; Sez. 1, n. 3426 del 08/05/2000, Di Domenico, Rv. 216251; Sez. i, n. 2828 del 13/04/2000, Ido, Rv. 216754).

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