Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49892 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49892 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRAGALE FABIO N. IL 21/09/1989
avverso la sentenza n. 3116/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.71 ricorrente FRAGALE Fabio

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado con la
quale fu riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1- bis
d.P.R. n. 309/1990 di detenzione a fini di spaccio di gr.5,6362 di hashish ( dai

a P.U.; fatti commessi in Palermo il 18 febbraio 2011 e condannato alla pena
ritenuta di giustizia, di UN anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,unificati
i delitti sotto il vincolo della continuazione e concessa la speciale attenuante
prevista dall’art. 73. comma V° del citato d.P.R.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi in punto responsabilità quanto ad entrambe le
imputazioni e con particolare riferimento all’asserita destinazione dello
stupefacente detenuto allo spaccio anziché all’esclusivo uso personale ed in
punto di diniego delle attenuanti generiche e quindi all’eccessività della pena. La
Corte d’appello ha invero ineccepibilmente escluso la ricorrenza della invocata
scriminante alla luce della valutazione congiunta del dato ponderale – in ragione
del non esiguo quantitativo di droga detenuta – ed alla modalità di
presentazione, risultando lo stupefacente già suddiviso in dosi pronte per lo
spaccio nonché sulla base della non provata condizione di tossicodipendente del
prevenuto. Il pronto impiego per lo spaccio era altresì inequivocamente
dimostrato,secondo la perspicua motivazione della sentenza impugnata, dal fatto
che la conservazione della droga all’interno di un pacchetto di sigarette non
valeva ad impedirne lo scadimento delle qualità psicotrope con il trascorrere del
tempo, ferma la incontestabile colpevolezza del prevenuto anche in ordine al
delitto di cui all’art. 337 cod,pen. per essersi opposto all’esecuzione della
perquisizione domiciliare, con minacce rivolte agli agenti operanti di P.G.. Né

quali erano estraibili 22,44 dosi medie singole droganti ) e di quello di resistenza

apparivano censurabili le statuizioni della sentenza di primo grado – ha infine
congruamente annotato la Corte distrettuale – con cui si erano denegate le
attenuanti generiche, attese la recidiva contestata; la gravità dei fatti ( in
particolare desumibili dal numero rilevante di dosi ); la palese strumentalità della
generica confessione resa, siccome unicamente finalizzata a lucrare un più
favorevole trattamento sanzionatorio, apparendo quello inflitto del tutto congruo.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i
“–

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa

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