Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49891 del 13/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49891 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JDRISS WASSEF N. IL 07/12/1970
avverso la sentenza n. 3093/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 13/02/2013
n.66 ricorrente JDRISS WASSEF
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado con la
quale fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990,di detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di hashish pari a gr.
61,44 contenente gr.5,248 di THC, da cui potevano estrarsi n.105 dosi medie
singole droganti; fatto commesso in Bazzano il 4 luglio 2005 e condannato alla
motivazione violazione in punto responsabilità ed in punto al mancato
riconoscimento della speciale attenuante del fatto” lieve “.
I ricorso va giudicato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,
perchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché
manifestamente infondato.
Intende invero il ricorrente, mediante la prospettazione meramente apparente
dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una lettura alternativa della valutazione
delle emergenze di puro fatto ( con particolare riferimento all’apprezzamento del
complesso indiziario costituito dall’entità del quantitativo di sostanza
stupefacente detenuto e dall’implausibilità, in ragione delle condizioni
economiche del prevenuto, della precostituzione di una scorta di ben 105 dosi di
stupefacente da destinarsi all’uso esclusivamente personale ) sottoposte
invece a logico ed esaustivo vaglio critico dalla Corte distrettuale e del tutto
legittimamente poste a base della decisione impugnata. Manifestamente
infondata va altresì giudicata la censura in punto al diniego della invocata,
speciale attenuante, perspicuamente motivato dai Giudici di seconda istanza sul
rilievo del rilevante dato ponderale (soprarichiamato) e delle modalità e dei
mezzi di consumazione dell’illecito: il tutto ad esclusione della scarsa offensività
penale della condotta.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
DEPOSITAI’ °
ì deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.
pena ritenuta di giustizia, concesse le attenuanti generiche. Lamenta vizi della