Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49891 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49891 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARATELLI FLORA N. IL 27/08/1934
GARGANO DOMENICO N. IL 19/12/1922
GARGANO GIULIO N. IL 17/02/1964
avverso il decreto n. 5812/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
17/07/2014 k„
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

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Data Udienza: 09/10/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 43.858/2014

R. G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

i. — Con decreto deliberato de plano e depositato il 17 luglio 2014 il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma,
in funzione di giudice della esecuzione, t estu al me nt e disponendo:
« Visto l’articolo 666 cod. proc. pen., dichiara inammissibile la reiterazione di opposizione alla confisca di esecuzione n’ improponibile
la reiterazione di medesima opposizione dichiara infondata la richiesta di Caratelli Flora e di Gargano Domenico. Contro tale decreto è ammesso e previsto ricorso per Cassazione. Si comunichi alle
parti interessate, Si comunichi alla Guardia di Finanza già delegata
perché porti a esecuzione il provvedimento » (v. dispositivo del
provvedimento), ha disatteso gli incidenti di esecuzione proposti dal
condannato Giulio Gargano e dai terzi interessati Flora Caratelli e
Domenico Gargano avverso l’ordinanza di quello stesso giudice, 20
maggio 2014, colla quale è stata data concreta attuazione al provvedimento 1° dicembre 2010 di confisca per equivalente della somma di
C 1.500.000 (in virtù della sentenza di applicazione della pena su richiesta 28 gennaio 2006), mediante apprensione delle somme depositate sui conti bancari intestati alla Caratelli e a Domenico Gargano,
genitori del condannato, ritenuti suoi prestanome.

Il giudice della esecuzione ha motivato: il provvedimento in relazione
al quale sono stati proposti gli incidenti è meramente attuativo della
ordinanza di confisca del 10 dicembre 2010; gli accertamenti disposti
dall’Ufficio ed eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di
individuare i « conti e/o deposito e rapporti » intestati ai prestanome
del condannato; le somme di danaro sono risultate, in base agli accertamenti svolti, nella concreta disponibilità effettiva di Giulio Gargano
e costituiscono il profitto delle attività illecite di costui; gli incidenti
proposti sono, pertanto, manifestamente infondati.
2. – Il condannato e i terzi interessati hanno proposto ricorso per
cassazione col ministero dei rispettivi difensori di fiducia: Caratelli e
Domenico Gargano, mediante atto recante la data del 15 luglio 2014
redatto dall’avvocato Alessandro Diddi, Giulio Gargano, mediante atto recante la data del 6 agosto 2014, redatto dall’avvocato Pietro D’
Orio.

I ricorrenti eccepiscono — per quanto assume rilievo (e mette conto illustrare, ai sensi dell’articolo 173, comma i , disp. att. cod.
proc. pen.) nella sede del presente scrutinio di legittimità — la nullità

Rileva

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Ricorso n. 43.858/2014

R. G. *

Udienza del 9 ottobre 2015

del decreto impugnato deliberato al di fuori della ricorrenza della
previsione dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., in violazione
del diritto di difesa e del contraddittorio e, senza neppure, la prescritta acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 18 giugno
2015, ha osservato ad adiuvandum: il provvedimento impugnato non
è coerente col dato normativo e con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di inammissibilità ai sensi dell’articolo
666, comma 2, cod. proc. pen.
4. — I ricorsi sono, nei termini che seguono, fondati.
4.1 — Decisivo e assorbente è il rilievo che il giudice della esecuzione
ha motivato la (ritenuta) manifesta infondatezza degli incidenti
proposti sul piano fattuale del merito, in quanto ha fatto espresso richiamo alla risultanze degli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza circa la fittizia intestazione ai genitori del condannato — e la riconducibilità a costui — dei conti bancari recanti le
somme apprese in esecuzione della confisca per equivalente.
4.2 — È, dunque, da escludere — alla evidenza — la ricorrenza del caso (ritenuto dal giudice a quo) della manifesta infondatezza della richiesta « per difetto delle condizioni di legge », contemplato dall’art.
666, comma 2, cod. proc. pen., che abilita eccezionalmente il giudice
della esecuzione (in veste di giudice singolo o di presidente del collegio) a provvedere de plano con decreto senza instaurare il contraddittorio.
Sicché, nella specie, l’adozione del rito planario da parte del giudice a
quo si è tradotta nella inosservanza dalla norma processuale, inf-ra
indicata, stabilita a pena di nullità.
Invero, l’articolo 666 cod. proc. pen. prescrive, ai commi 3 e 4 (salvi i
casi contemplati dal comma 2), il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen., con l’ulteriore requisito
dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se — come nel caso scrutinato — il giudice della esecuzione
provvede de plano, fuori dei casi tassativamente previsti dall’articolo
666, comma 2, cod. proc. pen., con inosservanza delle forme di rito
prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la «nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli 178 e 179 cod.
proc. pen.» del procedimento (v. da ultime: Sez. 1, n. 29505 del
11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 e Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013,
Prediletto, Rv. 254939), per effetto della estensiva applicazione delle

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte

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previsioni della «omessa citazione dell’imputato e della assenza del
suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Cass.,
Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550; cui adde: Sez.

Al rilievo della nullità conseguono l’annullamento, senza rinvio, del
decreto impugnato (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Bifani, Rv.
242477) e la trasmissione degli atti al giudice della esecuzione per il
corso ulteriore, ai sensi dell’articolo 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Così deciso, addì 9 ottobre 2015.

n. 6168 del 4/11/1967, Zicchitella, Rv. 209134; Sez. i, n. 3637 del
18/07/1994, Cipriano, Rv, 200047; Sez. i, n. 272 del 18/01/1994,
Sangiorgio, Rv. 196672).

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