Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49890 del 13/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49890 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARACENI MASSIMILIANO N. IL 27/05/1975
avverso la sentenza n. 4621/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 13/02/2013

n.65 ricorrente SARACENI Massimiliano

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe resa a conferma di quella di primo grado in punto
responsabilità,lamentando vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della

pen., 73 d.P.R. n. 309/1990,di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza
stupefacente tipo cocaina pari a circa 2417 dosi singole medie droganti; fatto
commesso in Roma il 3 novembre 2005.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità, intendendo il ricorrente surrettiziamente prospettare sub specie dei
dedotti vizi della motivazione ( invero insussistenti ), una lettura alternativa
dell’apprezzamento delle risultanze di puro fatto ed in particolare della
valutazione critica, organicamente strutturata, del complesso degli indizi raccolti
a suffragio dell’accusa. Ha a tale scopo rimarcato la Corte distrettuale che il
ricorrente condivideva con il correo Pannunzi la disponibilità, sia pure saltuaria,
dell’appartamento ove furono rinvenuti, in esito a perquisizione:

nella camera da letto occupata dal correo Panunzi un rotolo di filo verde
plastificato;

all’interno di una cassaforte mobile aperta dallo stesso Panunzi, due
involucri in cellophane contenenti la cocaina di cui all’imputazione;

nella stanza da bagno in uso al Saraceni, una confezione di bicarbonato;

negli ambienti di uso comune ( cucina )

materiale univocamente

destinato al confezionamento di dosi di droga destinate allo spaccio;

nella camera da letto occupata dallo stesso Saraceni, un involucro
contenente cocaina ed un marsupio,recante – all’interno – materiale

motivazione in ordine alla ritenuta correità nel delitto di cui agli artt.110 cod.

inequivocamente deputato alle medesime finalità e la somma in contanti
di 900,00 euro.
In ogni caso – ha altresì ulteriormente argomentato la Corte distrettuale – la
compartecipazione a pieno titolo del ricorrente nell’illecita detenzione dello
stupefacente materialmente gestita in prima persona dal Panunzi discendeva
comunque dal fatto di aver egli consentito l’espletamento di siffatta attività
all’interno del proprio appartamento. L’attribuzione al Saraceni di un ruolo
“fattivamente paritario ”

a quello del correo veniva ulteriormente ed

opportunamente evidenziata dai Giudici di seconda istanza dall’ulteriore
rinvenimento, dentro un cassetto di un mobile della cucina, del foglietto ove era

i

A

annotato il numero 1850 nonchè “rimanenza 3450 nel comodino di Marco ” (
nome di battesimo del Panunzi ) plausibilmente attinente a traffici di droga, ad
entrambi riferibili e proveniente dall’unico, altro occupante dell’appartamento (
ovverosia al Saraceni, proprietario di esso ).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente

P

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 13 febbraio 2013.

stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

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